Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati e la piu' ampia partecipazione da parte delle persone con disabilita'.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - Finalità e ambito di applicazione
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
Comma 2
Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute.
Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.
Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Comma 3
Capo II - Gestione delle aree sciabili attrezzate
Art. 4
#Comma 1
Aree sciabili attrezzate
Comma 2
Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali.
Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita' con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonche' aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard.
Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di ((servitu' e usi civici connessi alla gestione di tali aree)), previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito dalle regioni.
((
L'individuazione delle aree sciabili attrezzate nei termini e con le modalita' indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la loro fruizione e per la relativa apertura al pubblico.
))
All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato.
Art. 5
#Comma 1
Segnalazione delle piste in base al grado di difficolta'
Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco.
Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di ((brevi tratti che)) non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e ((adeguano la segnaletica relativa alle aree sciabili a quella stabilita dal decreto)) del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.
In prossimita' delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficolta' ai sensi del comma 1.
Alla partenza di ogni impianto e' indicato il colore delle piste servite.
Le regioni e le ((province autonome di Trento e di Bolzano)), nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'((articolo 117 della Costituzione)), hanno facolta' di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, ((di cui al presente articolo)), tenendo conto delle peculiarita' geomorfologiche e ((planoaltimetriche)) del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.
Art. 6
#Comma 1
Delimitazione delle piste da discesa
Comma 2
Ai lati delle piste da sci di discesa e' apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficolta', la denominazione e la numerazione ((, con sistemi di pronta riconoscibilita' dei due opposti bordi pista)). La palinatura ha il colore corrispondente alla difficolta' della pista ed e' intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore.
Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13.
Art. 7
#Comma 1
Delimitazione piste da fondo e altre piste
Comma 2
La palinatura di delimitazione e' realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficolta' della pista e puo' essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura e' realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili.
La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale.
Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro.
Art. 8
#Comma 1
Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento
Comma 2
Per le piste gia' individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo.
Art. 9
#Comma 1
Personale operante nell'area sciabile attrezzata
Comma 2
Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto.
Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1 ((, sentita la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI)).
Art. 10
#Comma 1
((Tracciati)) di allenamento
All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonche' le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano gia' occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche.
((
I tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitati dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico degli stessi separandoli, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui e' apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano i tracciati di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione dei tracciati di allenamento spetta all'associazione o societa' sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attivita' di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento.
))
Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno ((del tracciato)) di allenamento e percorrere la relativa discesa.
Art. 11
#Comma 1
Obblighi dei gestori
Comma 2
I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico.
Art. 12
#Comma 1
Manutenzione delle piste
Comma 2
I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica.
Qualora la pista presenti ((, condizioni di innevamento insufficienti, ivi incluso, a titolo non esaustivo, a causa della presenza di ghiaccio o di neve morbida)), il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonche' presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti ((dalle condizioni di innevamento)) del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione.
In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione.
Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo ((atipico)) non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilita'. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro.
Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccita' invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi 5 e 6, e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
Art. 13
#Comma 1
Segnaletica
Comma 2
Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse ((, tenuto anche conto delle norme UNI di settore attualmente in vigore)).
Art. 14
#Comma 1
Obbligo del soccorso
Comma 2
I gestori sono obbligati ad assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i piu' vicini centri sanitari o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci e indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni e dalle province autonome sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali.
Le regioni utilizzano i dati di cui al comma 1 per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con la possibilita' di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza delle predette piste e tratti.
E' fatto obbligo ai gestori degli impianti di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilita' da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento.
I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovra' essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati.
I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Art. 15
#Comma 1
Responsabilita' civile dei gestori
I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarita' e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilita' civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilita' del gestore in relazione all'uso di dette aree.
Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate e' subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1.
Art. 16
#Comma 1
Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni
Comma 2
E' fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti.
Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
Comma 3
Capo III - Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili
Art. 17
#Comma 1
Obbligo di utilizzo del casco protettivo
Comma 2
Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino e' fatto obbligo ((...)) di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.
Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro. ((In caso di reiterazione della violazione, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al primo periodo, si applica altresi' il ritiro o la sospensione del titolo di accesso agli impianti di risalita per un periodo da uno a tre giorni)).
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e i controlli opportuni, tenendo conto della normativa applicabile e, in particolare, delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro.
Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro.
I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' amministrativa.
Art. 18
#Comma 1
Velocita' e obbligo di prudenza
Lo sciatore e' responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste.
Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacita' tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumita' propria e altrui.
La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti.
Ogni sciatore deve tenere una velocita' e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacita', alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonche' alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensita' del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima.
Art. 19
#Comma 1
Precedenza
Comma 2
Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle.
Art. 20
#Comma 1
Sorpasso
Comma 2
Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilita'.
Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.
Art. 21
#Comma 1
Incrocio
Comma 2
Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocita' per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimita' dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso.
Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se' o per gli altri.
Art. 22
#Comma 1
Stazionamento
Comma 2
Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.
Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'.
In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa.
Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei.
Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri.
Art. 23
#Comma 1
Omissione di soccorso
Comma 2
Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficolta' non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro.
Art. 24
#Comma 1
Transito e risalita
Comma 2
E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessita'.
Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3.
In occasione di gare o sedute di allenamento e' vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.
La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessita', e devono comunque avvenire mantenendosi il piu' possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonche' quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.
Art. 25
#Comma 1
Mezzi meccanici
Comma 2
E' fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo.
I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonche' al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessita' e urgenza. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 30 GIUGNO 2025, N. 96, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 8 AGOSTO 2025, N. 119)).
((Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e di coloro che operano presso le piste e gli impianti sciistici su incarico del gestore degli stessi, i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi percorrendo le aree sciabili attrezzate solo fuori dell'orario di apertura delle stesse al pubblico, previa autorizzazione scritta concessa dal gestore dell'area sciabile attrezzata, nella quale sono indicati gli orari, le modalita' e le eventuali limitazioni per l'accesso che il conducente del mezzo e' tenuto a osservare unitamente alle ulteriori prescrizioni eventualmente previste da norme regionali.))
((I mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocita' tale da non mettere in pericolo l'incolumita' altrui)).
((Gli sciatori, in ogni caso, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione)).
Art. 26
#Comma 1
Sci fuori pista, sci-alpinismo
e attivita' escursionistiche
Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.
I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.
I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilita'.
Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, puo' destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.
Art. 27
#Comma 1
Percorribilita' delle piste
in base alle capacita' degli sciatori
Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, puo' praticare le piste aventi un grado di difficolta' rapportato alle proprie capacita' fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficolta' e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacita' fisiche e tecniche.
Art. 28
#Comma 1
Concorso di responsabilita'
Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi.
Art. 29
#Comma 1
Soggetti competenti per il controllo
Comma 2
La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonche' i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle localita' sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.
Art. 30
#Comma 1
Assicurazione obbligatoria
Comma 2
Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validita' che copra la propria responsabilita' civile per danni o infortuni causati a terzi. E' fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile per danni provocati alle persone o alle cose.
Art. 31
#Comma 1
Accertamenti alcolemici e tossicologici
Comma 2
E' vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche.
Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 32
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2024, N. 202, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2025, N. 15))
Art. 33
#Comma 1
Regime sanzionatorio
Comma 2
Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti.
Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 29.
In caso di violazioni di particolare gravita' delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore e' rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo puo' essere definitivamente ritirato.
Comma 3
Capo IV - Normativa a favore delle persone con disabilità
Art. 35
#Comma 1
Accompagnamento
Comma 2
Le persone con disabilita', la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore.
La funzione di accompagnatore puo' essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilita' e iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilita' quale suo accompagnatore.
Art. 36
#Comma 1
Individuazione
Comma 2
Le persone con disabilita' per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca.
Art. 37
#Comma 1
Diritto di precedenza
Comma 2
Le persone con disabilita' hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati.
Gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilita' particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa.
Art. 38
#Comma 1
Obbligo del casco
Comma 2
Le persone con disabilita' utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 17. In caso di incompatibilita' all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilita', il medico sportivo puo' rilasciare certificato attestante la relativa esenzione.
Comma 3
Capo V - Disposizioni finali
Art. 39
#Comma 1
Snowboard, telemark e altre pratiche sportive
Comma 2
Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.
Art. 40
#Comma 1
Adeguamento alle disposizioni della legge
Comma 2
Le regioni, entro il ((30 giugno 2025)), adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve.
I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro il ((30 giugno 2025)), gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto.
Art. 41
#Comma 1
Rinegoziazione concessioni
Comma 2
La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, l'operatore economico ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore economico, nonche' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto.
Art. 42
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 43
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 23.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Stefani, Ministro per le
disabilita'
Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Art. 43-bis
#Comma 1
(Disposizione finale)
Comma 2
Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal ((1° gennaio 2022)).