DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 172/2007 - Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie n

Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie n

Numero 172 Anno 2007 GU 19.10.2007 Codice 007G0188

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-10-04;172

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo all'assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunita', di seguito denominato: regolamento.


Art. 3

#

Comma 1

Organismo responsabile dell'applicazione delle disposizioni

Comma 2

L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e' l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento e dell'irrogazione delle sanzioni amministrative previste all'articolo 4.


Art. 4

#

Comma 1

Violazioni amministrative e sanzioni

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.


Art. 6

#

Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e, ai compiti di cui all'articolo 4, l'ENAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.