L'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, e' modificato come segue:
"Gli acquisti da parte dello Stato per gli approvvigionamenti di cui all'art. 1 possono essere affidati dai Ministri per gli affari esteri, per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, con il concerto degli altri Ministri interessati, ad apposite delegazioni da costituirsi presso le rappresentanze italiane all'estero, i cui capi hanno la veste di funzionari delegati.
Le erogazioni delle disponibilita' di cui al presente decreto sono regolate dalle norme, in quanto compatibili, di cui agli articoli 54, 55 e 56 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e da quelle altre che il Ministro per le finanze e per il tesoro, di concerto con quello per il commercio con l'estero, puo' emanare in virtu' dell'art. 53 del predetto regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856.
Agli effetti di quanto e' previsto nel comma precedente, le disposizioni ivi indicate continuano ad avere vigore oltre il termine stabilito nell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 5 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, e' cosi' modificato:
"Ai fini del controllo e degli accertamenti contabili ed amministrativi per le operazioni previste dall'articolo precedente, il Ministro per le finanze e il tesoro ha facolta' di inviare propri funzionari presso ciascuna delegazione".
Art. 3
#Comma 1
I capi delle delegazioni costituite ai sensi dell'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, modificato come nel precedente art. 1, hanno facolta' di depositare presso banche ed istituti bancari, anche esteri, e di impiegare in investimenti fruttiferi, anche all'estero, la parte eventualmente disponibile dei fondi loro accreditati.
I depositi e gli investimenti di cui al precedente comma devono essere eseguiti in maniera che si possa liberamente e tempestivamente disporre dei fondi occorrenti per le esigenze delle delegazioni, e sono soggetti all'approvazione dei Ministri per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero.
I capi delle delegazioni possono erogare i frutti degli investimenti e dei depositi di cui ai precedenti commi per l'attuazione dei compiti loro demandati.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 1 aprile 1945.