La regione, nell'ambito della potesta' legislativa ad essa attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha facolta' di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.
In conformita' alle disposizioni legislative di cui al comma 1, la regione esercita le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali di propria pertinenza e coopera con lo Stato al fine di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle funzioni amministrative di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e dei beni culturali di pertinenza statale presenti nel territorio regionale.
Ferme restando le funzioni amministrative ad essa gia' spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri e le facolta' attribuiti alle regioni ordinarie con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o con altri provvedimenti legislativi.