I ruoli organici del personale amministrativo, d'ordine e di custodia delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e della Accademia d'arte drammatica, di cui alla tabella, A annessa al regio decreto 13 novembre 1940, n. 1745, e successive modificazioni, sono sostituiti dai ruoli di cui alla tabella annessa al presente decreto e firmata dai Ministri proponenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le promozioni al grado 6° del gruppo A sono conferite per merito comparativo ai funzionari del ruolo medesimo i quali abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado 7°.
Art. 3
#Comma 1
I posti iniziali del gruppo B sono conferiti mediante concorso per esami riservato a coloro che siano in possesso del diploma di ragioniere.
Con regolamento da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, saranno dettate le disposizioni necessarie per lo svolgimento degli esami.
Art. 4
#Comma 1
E' istituito il grado di primo custode nei ruoli organici del personale di cui al presente decreto, con il trattamento economico di cui alla tabella n. 5 allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 5 agosto 1947, n. 778. I posti di primo custode vengono conferiti mediante promozione a norma delle disposizioni stabilite per il personale di custodia dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita'.
Art. 5
#Comma 1
Il personale amministrativo, gruppi A e B dei Conservatori di musica di Bologna, Bolzano, Cagliari, Pesaro, Torino e Venezia che fa parte delle piante organiche transitorie dei predetti Conservatori e non ancora compreso nel ruolo organico delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia di arte drammatica di cui al regio decreto 13 novembre 1940, n. 1745 e successive modificazioni, e' inquadrato nei ruoli di cui alla tabella annessa al presente decreto.
All'atto dell'inquadramento previsto dal precedente comma, non puo' essere attribuito grado che comunque costituisca miglioramento della attuale posizione gerarchica e che comporti trattamento economico superiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tuttavia al personale che all'atto dell'inquadramento fruisca di un complessivo trattamento economico superiore per assegni fissi e continuativi a quello che verrebbe a percepire, e' corrisposta la differenza come assegno "ad personam" non utile a pensione, e riassorbibile nei successivi aumenti di stipendio e di indennita' carovita.
Le assegnazioni di cui al precedente comma sono effettuate immediatamente dopo le prime promozioni avvenute nel rispettivo ruolo organico, approvato con il presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
((Per il conferimento dei posti risultanti disponibili nella prima attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1030, nel grado iniziale del ruolo di gruppo B, sara' bandito, con la osservanza delle modalita' previste dalle vigenti disposizioni, un concorso riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle antichita' e belle arti, fornito di titolo di studio e degli altri requisiti prescritti. Il personale non di ruolo dovra', inoltre, aver prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole alla data di pubblicazione del bando e nei suoi confronti si prescindera' dal requisito dell'eta'.))
Alle stesse condizioni, in ragione di due terzi dei posti vacanti nel grado iniziale, si provvede al passaggio al gruppo C del personale di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno due anni presso gli Istituti di cui al precedente comma.
Art. 7
#Comma 1
Nella prima applicazione del presente provvedimento potranno essere confermati nell'incarico di economo-cassiere, nei casi in cui il Ministero lo riterra' necessario, quei funzionari di gruppo C del personale delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e dell'Accademia d'arte drammatica che, alla data del provvedimento stesso, abbiano ricoperto lodevolmente tale incarico negli istituti dipendenti dall'Amministrazione delle arti.
Art. 8
#Comma 1
Agli impiegati incaricati delle funzioni di economo la retribuzione annua ad essi spettante in virtu' dell'articolo 11 del regio decreto 4 marzo 1920, n. 432, e' elevata, a partire dal 1 aprile 1948, a L. 7000 annue.