E' istituito il Comitato per le politiche macroprudenziali, di seguito anche Comitato, privo di personalita' giuridica, quale autorita' indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, per la conduzione delle politiche macroprudenziali.
Coerentemente con l'obiettivo della vigilanza macroprudenziale, il Comitato persegue la stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacita' del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilita', nonche' la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo cosi' un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. Nel perseguimento dei propri obiettivi il Comitato agisce in maniera indipendente.
Al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in rappresentanza delle rispettive Autorita'. In caso di assenza o impedimento, i membri possono essere sostituiti alle riunioni del Comitato secondo le norme degli ordinamenti degli enti di rispettiva appartenenza. Alle sedute del Comitato assiste il Direttore Generale del Tesoro, senza diritto di voto. Il Presidente del Comitato, anche su proposta degli altri partecipanti, puo' invitare terzi ad assistere a fini consultivi alle sedute, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno. La Banca d'Italia svolge le funzioni di segreteria del Comitato stesso. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. Il Presidente convoca il Comitato, fissandone l'ordine del giorno ed esercita il potere di proposta per le attivita' e le funzioni di cui al comma 4. Ciascun membro del Comitato puo' chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno.
Il Comitato adotta le sue regole di funzionamento. Le decisioni e i verbali del Comitato sono resi pubblici, salvo che il Comitato ritenga che cio' comporti rischi per la stabilita' finanziaria.
Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.
Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, lettera a), il Comitato ha il potere di richiedere tutti i dati e le informazioni necessari a soggetti privati e pubblici che svolgono, singolarmente o in aggregato, attivita' economiche rilevanti ai fini della stabilita' finanziaria. Il Comitato acquisisce le informazioni di cui al primo periodo nei confronti dei soggetti vigilati da Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP avvalendosi di tali autorita'. Quando il Comitato intende acquisire informazioni nei confronti di soggetti non vigilati ne fa richiesta motivata alla Banca d'Italia che dispone procedersi alla loro acquisizione.
Il Comitato coopera con il Comitato europeo per il rischio sistemico, con la Banca centrale europea nell'esercizio dei suoi compiti macroprudenziali e con le autorita' macroprudenziali di altri Stati membri dell'Unione europea, anche mediante lo scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
I dati e le informazioni acquisiti dal Comitato sono coperti da segreto d'ufficio. Il Comitato e le autorita' che vi partecipano non possono opporsi reciprocamente il segreto di ufficio. I dati e le informazioni ricevute dal Comitato sono gestiti dalla Banca d'Italia per gli scopi perseguiti dal Comitato. I dati e le informazioni ricevuti dalle autorita' macroprudenziali di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere trasmessi, salvo diniego motivato dell'autorita' che li ha forniti, ad altre autorita' italiane per esigenze di stabilita' finanziaria.
Il Comitato presenta annualmente al Governo e alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sulla propria attivita'.