DECRETO LEGISLATIVO

Recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorita' nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-ter, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, de

Numero 207 Anno 2023 GU 27.12.2023 Codice 23G00215

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-12-07;207

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Istituzione del Comitato per le politiche macroprudenziali

Comma 2

E' istituito il Comitato per le politiche macroprudenziali, di seguito anche Comitato, privo di personalita' giuridica, quale autorita' indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, per la conduzione delle politiche macroprudenziali.
Coerentemente con l'obiettivo della vigilanza macroprudenziale, il Comitato persegue la stabilita' del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacita' del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilita', nonche' la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo cosi' un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica. Nel perseguimento dei propri obiettivi il Comitato agisce in maniera indipendente.


Al Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia, che lo presiede, il Presidente della Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), il Presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e il Presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), in rappresentanza delle rispettive Autorita'. In caso di assenza o impedimento, i membri possono essere sostituiti alle riunioni del Comitato secondo le norme degli ordinamenti degli enti di rispettiva appartenenza. Alle sedute del Comitato assiste il Direttore Generale del Tesoro, senza diritto di voto. Il Presidente del Comitato, anche su proposta degli altri partecipanti, puo' invitare terzi ad assistere a fini consultivi alle sedute, in relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno. La Banca d'Italia svolge le funzioni di segreteria del Comitato stesso. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno. Il Presidente convoca il Comitato, fissandone l'ordine del giorno ed esercita il potere di proposta per le attivita' e le funzioni di cui al comma 4. Ciascun membro del Comitato puo' chiedere l'inserimento di punti all'ordine del giorno.
Il Comitato adotta le sue regole di funzionamento. Le decisioni e i verbali del Comitato sono resi pubblici, salvo che il Comitato ritenga che cio' comporti rischi per la stabilita' finanziaria.


Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.


Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, lettera a), il Comitato ha il potere di richiedere tutti i dati e le informazioni necessari a soggetti privati e pubblici che svolgono, singolarmente o in aggregato, attivita' economiche rilevanti ai fini della stabilita' finanziaria. Il Comitato acquisisce le informazioni di cui al primo periodo nei confronti dei soggetti vigilati da Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP avvalendosi di tali autorita'. Quando il Comitato intende acquisire informazioni nei confronti di soggetti non vigilati ne fa richiesta motivata alla Banca d'Italia che dispone procedersi alla loro acquisizione.


Il Comitato coopera con il Comitato europeo per il rischio sistemico, con la Banca centrale europea nell'esercizio dei suoi compiti macroprudenziali e con le autorita' macroprudenziali di altri Stati membri dell'Unione europea, anche mediante lo scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.


I dati e le informazioni acquisiti dal Comitato sono coperti da segreto d'ufficio. Il Comitato e le autorita' che vi partecipano non possono opporsi reciprocamente il segreto di ufficio. I dati e le informazioni ricevute dal Comitato sono gestiti dalla Banca d'Italia per gli scopi perseguiti dal Comitato. I dati e le informazioni ricevuti dalle autorita' macroprudenziali di altri Stati membri dell'Unione europea possono essere trasmessi, salvo diniego motivato dell'autorita' che li ha forniti, ad altre autorita' italiane per esigenze di stabilita' finanziaria.


Il Comitato presenta annualmente al Governo e alle Camere, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, una relazione sulla propria attivita'.


Art. 3

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385

Comma 2

Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del comma 2 sono inefficaci. In caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, si applicano il secondo e il terzo periodo dell'articolo 118-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 385 del 1993.


I commi 2, lettera b), e 3 si applicano ai contratti richiamati dall'articolo 118-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993 e ai soggetti che prestano i relativi servizi. Non si applica l'articolo 118 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993.


Art. 4

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58

Comma 2

All'articolo 4-septies.1 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Ai sensi dell'articolo 23-ter, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, il Comitato per le politiche macroprudenziali, di seguito anche Comitato, e' l'autorita' competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi piu', oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realta' economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilita' finanziaria. Il Comitato rende pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui al primo periodo. Il Comitato si dota delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui al presente comma.».


Art. 5

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.