Il Ministro per l'interno puo', a domanda, collocare a riposo, nei casi previsti dalle norme vigenti, gli ecclesiastici e gli insegnanti dei seminari teologici dell'ex regime austro-ungarico contemplati dall'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, che siano titolari di benefici od uffici situati nei territori sottratti alla giurisdizione italiana in applicazione del Trattato di pace ed abbiano trasferito la loro residenza entro il territorio dello Stato.
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1