DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano

Numero 178 Anno 2014 GU 10.12.2014 Codice 14G00191

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2014-10-30;178

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze Forest Law Enforcement, Governance and Trade per le importazioni di legname nella Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.


Ai fini del presente decreto legislativo la definizione di «dichiarazione in dogana» e' quella prevista dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea in materia.


Art. 2

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Comma 1

Autorita' competente


L'autorita' nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti (CE) n. 2173/2005 del Consiglio e n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominata Autorita' nazionale competente, che si avvale del Corpo forestale dello Stato, il quale effettua anche i controlli previsti dai due regolamenti.


L'autorita' nazionale competente, cura i rapporti con la Commissione europea, con le organizzazioni indipendenti di cui all'articolo 2, primo paragrafo, n. 14), del regolamento (CE) n. 2173/2005 e con gli organismi di controllo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 995/2010.


L'autorita' nazionale competente assicura il necessario coordinamento tra le amministrazioni coinvolte nell'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con il supporto della Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo.


L'autorita' nazionale competente, informata la Consulta di cui all'articolo 5 del presente decreto legislativo, trasmette alla Commissione europea, entro il 30 aprile di ogni anno, la relazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005 riferita all'anno civile precedente, e con cadenza biennale, entro il 30 aprile, una relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 995/2010, nel corso del biennio precedente.


Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui al comma 4, l'autorita' nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, le informazioni richieste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2173/2005. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilita' per l'attuazione dello sportello unico doganale.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni sul sistema di licenze FLEGT

Comma 2

Una licenza Forest Law Enforcement, Governance and Trade, di seguito denominata FLEGT, relativa a ciascun carico, e' messa a disposizione dell'autorita' nazionale competente, preventivamente o contestualmente alla presentazione della dichiarazione in dogana per detto carico, ai fini del controllo e dell'immissione in libera pratica nell'Unione europea.


L'autorita' nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli possono richiedere che la licenza sia tradotta in lingua italiana a spese dell'importatore.


L'Autorita' nazionale competente e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli definiscono le modalita' per concorrere all'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, secondo i principi dello sportello unico doganale.


Nelle more della realizzazione dell'interoperabilita' prevista dallo sportello unico doganale e delle conseguenti modalita' per l'effettuazione concomitante dei controlli, le strutture dell'autorita' nazionale competente collaborano con quelle dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per l'effettuazione delle verifiche merceologiche dei carichi.


Al fine di assicurare l'integrale copertura degli oneri relativi alle procedure di controllo, gli importatori versano un contributo finanziario fisso per ogni carico di legno e prodotti derivati a cui si applica il sistema di licenze FLEGT.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite l'entita', determinata sulla base del costo effettivo del servizio e aggiornata ogni due anni, e le modalita' di versamento dei contributi di cui al comma 5.


Art. 4

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Comma 1

Registro degli operatori

Comma 2

Al fine di consentire la predisposizione del programma dei controlli di cui al regolamento (UE) n. 995/2010 da parte dell'autorita' nazionale competente, e' istituito il registro degli operatori. Alla tenuta del Registro il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Ai fini della valutazione del rischio di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010, l'Autorita' nazionale competente riceve dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 1° febbraio di ogni anno, i dati dei destinatari indicati nella dichiarazione doganale di importazione relativi all'anno precedente, completi di ogni altra utile informazione sulle singole importazioni da essi effettuate, riguardanti i codici della nomenclatura combinata riportati nell'allegato al regolamento (UE) n. 995/2010. Tali informazioni sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilita' per l'attuazione dello sportello unico doganale.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base dei dati del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono individuati i requisiti per l'iscrizione al registro, le modalita' di gestione, il corrispettivo dovuto per l'iscrizione al medesimo e le relative modalita' di versamento.


Art. 5

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Comma 1

Consulta FLEGT e Timber Regulation

Comma 2

Al fine di favorire il coinvolgimento dei portatori di interessi pubblici e collettivi nelle attivita' di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 e del regolamento (UE) n. 995/2010 e' istituita la Consulta FLEGT - regolamento legno, di seguito denominata Consulta.


La Consulta e' istituita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' convocata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni qual volta risulti necessario e comunque almeno una volta l'anno.


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce il necessario supporto tecnico della Consulta e ne assicura i compiti di segreteria. Al funzionamento della Consulta si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti della Consulta di cui al presente articolo, non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.


Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, approva il regolamento di funzionamento, ad esito della sua prima riunione di insediamento.


Art. 6

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati dai paesi aderenti a un accordo di partenariato, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005 in mancanza della licenza FLEGT, e' punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.


Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, e' punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.


Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriva un danno di particolare gravita' per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non e' ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.


Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante, di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (UE) n. 995/2010, che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.


Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non si iscrive al registro di cui all'articolo 4 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200.


L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che irroga la sanzione per le violazioni disciplinate dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 e' sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti da esso derivati.


Per il legno e i prodotti da esso derivati, di cui al comma 9, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica, secondo i criteri individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


Art. 7

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


I proventi derivanti dal contributo di cui al comma 5 dell'articolo 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nel programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


I proventi derivanti dall'iscrizione al registro di cui all'articolo 4, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' di controllo di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) n. 995/2010. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.


I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale e quelli derivanti dalla vendita mediante asta pubblica della merce confiscata di cui all'articolo 6, comma 10, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita'», afferente la missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' di controllo di cui al presente decreto legislativo. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.