Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque importa nel territorio dello Stato legno o prodotti derivati esportati dai paesi aderenti a un accordo di partenariato, di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005 in mancanza della licenza FLEGT, e' punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore che commercializza, ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera b), del regolamento (UE) n. 995/2010, legno o prodotti da esso derivati ottenuti violando la legislazione applicabile nel Paese di produzione, e' punito con l'ammenda da euro 2.000 a euro 50.000 o con l'arresto da un mese ad un anno.
Se dai fatti previsti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 deriva un danno di particolare gravita' per l'ambiente, le pene dell'ammenda e dell'arresto si applicano congiuntamente.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non dimostra anche attraverso la documentazione e le informazioni riportate negli appositi registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione, del 6 luglio 2012, di avere posto in essere e mantenuto le misure e le procedure del sistema di dovuta diligenza di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 995/2010, anche con riferimento ai sistemi predisposti dagli organismi di controllo riconosciuti dalla Commissione europea, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 5.000 per ogni 100 chilogrammi di merce, con un minimo di euro 300 fino ad un massimo di euro 1.000.000, per la quale non e' ammesso il pagamento in misura ridotta, di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nel commercializzare legno o prodotti da esso derivati, non tiene o non conserva per cinque anni o non mette a disposizione i registri di cui all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.
Salvo che il fatto costituisca reato, il commerciante, di cui all'articolo 2, primo paragrafo, lettera d), del regolamento (UE) n. 995/2010, che non conserva per almeno cinque anni i nominativi e gli indirizzi dei venditori e degli acquirenti del legno e dei prodotti da esso derivati, completi delle relative indicazioni qualitative e quantitative delle singole forniture, ovvero non fornisce le suddette informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non si iscrive al registro di cui all'articolo 4 del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.200.
L'autorita' amministrativa che riceve il rapporto di cui all'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che irroga la sanzione per le violazioni disciplinate dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2 e' sempre disposta la confisca del legno e dei prodotti da esso derivati.
Per il legno e i prodotti da esso derivati, di cui al comma 9, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposta la conservazione a fini didattici o scientifici o la distruzione o la vendita mediante asta pubblica, secondo i criteri individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.