All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il settimo periodo e' soppresso.
Testo vigente
Art. 6
#Comma 1
Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
Comma 2
All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con uno o piu' decreti».
Art. 8
#Comma 1
Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
Comma 2
All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o piu' decreti».
Art. 12
#Comma 1
Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
Comma 2
All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Coordinamento assicura inoltre un esame congiunto e l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse inerenti la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera.».
Art. 13
#Comma 1
Modifiche all'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
Comma 2
All'allegato VI, parte C, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, il paragrafo 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Tutti gli strumenti di campionamento e misura della qualita' dell'aria utilizzati per le misurazioni in siti fissi di campionamento ai fini dell'applicazione del presente decreto devono essere idonei all'applicazione del metodo di riferimento o dei metodi equivalenti entro l'11 giugno 2013. Fino a tale data possono essere utilizzati gli strumenti di campionamento e misura gia' acquistati e conformi ai requisiti previsti dalle direttive adottate ai sensi della direttiva 96/62/CE. In caso di strumenti che utilizzano metodi che presentano un rapporto costante con il metodo di riferimento, l'utilizzo fino a tale data e' ammesso a condizione che sia inviato al Ministero, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito rapporto dal quale risultino i fattori di correzione, i criteri di individuazione degli stessi e le modalita' di applicazione anche in riferimento alle misurazioni gia' effettuate ed a condizione che il Ministero, anche avvalendosi dell'ISPRA, non esprima parere contrario entro i successivi 60 giorni.».
All'allegato VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, la parte D e' soppressa.
Art. 14
#Comma 1
Modifiche all'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
Comma 2
All'allegato X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dopo il paragrafo 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Metodi di misurazione.
Per la misurazione degli ossidi di azoto si applica il metodo di riferimento previsto dall'allegato VI.
Per la misurazione dei COV e' utilizzato il metodo di riferimento contenuto nell'appendice X. E' possibile utilizzare, in alternativa a tale metodo, qualsiasi altro metodo equivalente sulla base delle procedure previste dall'allegato VI.».
Art. 15
#Comma 1
Modifiche all'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
Comma 2
All'allegato XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, paragrafo 1, sezione PM2,5 - FASE 1 della tabella, alla terza colonna, dopo le parole: «entro il 1° gennaio 2015» e' aggiunta, in fine, la seguente nota: «(3-bis)» e conseguentemente, in calce alla tabella, dopo la nota (3) e' inserita la seguente: «(3-bis) La somma del valore limite e del relativo margine di tolleranza da applicare in ciascun anno dal 2008 al 2015 e' stabilito dall'allegato I, parte (5) della Decisione 2011/850/UE, e successive modificazioni.».
Art. 17
#Comma 1
Modifiche all'Appendice VI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
Comma 2
All'Appendice VI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, al punto 1 dopo le parole: «formato excel» sono inserite le seguenti: «piu' aggiornato» e le parole da: «al paragrafo "Update of annual» fino alla fine sono soppresse.
Art. 18
#Comma 1
Modifiche all'Appendice X del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
Comma 2
L'Appendice X al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e' sostituita dall'Appendice X inserita nell'Allegato al presente decreto.
Art. 19
#Comma 1
Modifiche all'Appendice XI del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155
Comma 2
L'Appendice XI al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, e' soppressa.
Art. 20
#Comma 1
Disposizione finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.