DECRETO LEGISLATIVO

Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 540 Anno 1999 GU 09.02.2000 Codice 000G0043

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;540

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Testo vigente

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Articolo 1

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Comma 1

Normativa applicabile


Le Stazioni Sperimentali per l'industria, di seguito indicate anche come Stazioni Sperimentali, sono disciplinate dalle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo.


Fermo restando il numero delle Stazioni Sperimentali, con uno o piu' decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge stessa, sono disposti la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali gia' esistenti, nonche' la definizione del settore di rispettivo riferimento.


Articolo 2

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Comma 1

Natura giuridica e funzioni

Comma 2

Le Stazioni Sperimentali per l'industria sono enti pubblici economici e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Al fine di agevolare lo svolgimento delle proprie attivita', le Stazioni Sperimentali possono costituire tra loro strutture comuni.


Per il raggiungimento dei propri scopi, le Stazioni Sperimentali possono partecipare, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi, a societa'.


Articolo 3

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Comma 1

Potesta' statutaria

Comma 2

In considerazione delle peculiarita' organizzative e funzionali delle Stazioni Sperimentali per l'industria, a ciascuna di esse e' riconosciuta potesta' statutaria.


Lo Statuto e' deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale a maggioranza dei due terzi dei componenti ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.


Articolo 4

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Comma 1

Organi delle Stazioni Sperimentali per l'industria

Comma 2

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori contabili sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Presidente e' eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.


Il Collegio dei revisori contabili si compone di tre membri effettivi ed altrettanti supplenti designati dal Ministro dell'industria, dei commercio e dell'artigianato, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dall'Associazione piu' rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, d'intesa con le altre Associazioni interessate.


Nel caso sia istituita l'Assemblea dei partecipanti, questa provvede alla designazione di un revisore effettivo e di uno supplente in luogo dell'associazione piu' rappresentativa degli industriali dei settori di competenza della Stazione Sperimentale, di intesa con le altre associazioni interessate.


Lo Statuto puo' prevedere l'istituzione di una Giunta esecutiva e di un Comitato scientifico determinandone la composizione, le competenze e le modalita' di funzionamento.


Articolo 5

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Comma 1

Personale

Comma 2

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Stazione sperimentale sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.


Articolo 6

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Comma 1

Accordi di collaborazione

Comma 2

Per lo svolgimento di attivita' di particolare rilievo attinenti ai compiti istituzionali, le Stazioni sperimentali possono stipulare accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali, anche ricevendone contributi.


Lo Statuto determina i criteri e le modalita' per la stipula degli accordi di cui al comma 1.


Articolo 7

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Comma 1

Incarichi temporanei di collaborazione

Comma 2

Per l'attuazione dei programmi di cui all'articolo 6, la Stazione Sperimentale ha facolta' di conferire incarichi o affidare servizi a soggetti idoneamente qualificati.


Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1, il relativo svolgimento, i compensi ed ogni altro aspetto non espressamente disciplinato, vengono definiti con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio di amministrazione.


Articolo 8

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Comma 1

Fonti di finanziamento

Comma 2

I criteri di determinazione e la misura dei contributi di cui al comma 1, lettera b), sono deliberati dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei principi di equita' e proporzionalita', previa individuazione delle imprese cui e' preordinata l'attivita' svolta dalla Stazione Sperimentale.


Alla riscossione dei contributi si provvede in conformita' alle norme vigenti.


Articolo 9

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Comma 1

Gestione finanziaria e contabile

Comma 2

Ciascuna Stazione Sperimentale provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile.


L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


Articolo 10

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Comma 1

Vigilanza

Comma 2

Le deliberazioni di cui al comma 1 divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimita', ovvero il rinvio alla Stazione Sperimentale per il riesame.


Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un periodo di pari durata.


Le delibere riesaminate dalle Stazioni Sperimentali sono soggette unicamente a controllo di legittimita', limitatamente alle parti modificate.


Articolo 11

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

In ciascuna Stazione sperimentale il Consiglio di amministrazione ed il Presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, restano in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione e comunque non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.


La norma statutaria relativa alla composizione del Consiglio di amministrazione e' deliberata dal Consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le restanti norme statutarie sono deliberate dal nuovo Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di insediamento.


Il personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in servizio presso le Stazioni Sperimentali, puo' optare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei presente decreto legislativo, per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 5. Il personale che non si avvale della facolta' di opzione, permane in un ruolo ad esaurimento del predetto Ministero, istituito presso ciascuna Stazione Sperimentale. A detto personale possono essere applicate le procedure di mobilita' nel comparto della contrattazione collettiva delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione previste dall'articolo 12, comma 1 - lettera s), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che richiama l'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.


Al personale appartenente all'organico della Stazione Sperimentale puo' essere applicato l'articolo 33 dei decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.