In attesa del riordino della disciplina in materia di prestazioni assistenziali di invalidita' e inabilita' civile, le amministrazioni competenti costituiscono con gli istituti ed enti competenti in materia di prestazioni previdenziali unita' operative integrate composte da personale amministrativo e medico per procedere a verifiche ed accertamenti sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni di carattere assistenziale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono dettate modalita' e criteri per l'attuazione del presente articolo.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Unita' operative integrate
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
(( (Riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione).))
Comma 2
((
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro il 31 dicembre 1998, sono definiti i criteri e le modalita' idonee a garantire unita' di indirizzo e di coordinamento in capo all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) in materia di riconoscimento degli stati di invalidita' finalizzati al conseguimento dei trattamenti di pensione nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza.
In attesa che l'INPDAP si doti di autonoma struttura per l'accertamento sanitario degli stati di invalidita', con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono definiti le modalita' ed i criteri di trasmissione alle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e l'invalidita' civile del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei processi verbali relativi agli accertamenti sanitari effettuati da parte degli organi sanitari ai quali e' demandata la determinazione dello stato di invalidita'. Le predette commissioni, che assumono la denominazione di commissioni mediche di verifica, esaminati i verbali di accertamento, possono, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione degli stessi, confermare la valutazione dello stato di invalidita' oppure disporre, con esplicita e dettagliata motivazione medicolegale, la sospensione della procedura per chiedere all'organo sanitario l'effettuazione di ulteriori accertamenti diagnostici o per sottoporre l'interessato a visita diretta.
L'INPDAP, in collaborazione con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, elabora programmi annuali per la revisione e la verifica della sussistenza dei requisiti sanitari nei confronti dei dipendenti pubblici cessati dal servizio e titolari di pensione conseguente ad uno stato di invalidita'. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono definiti gli aspetti connessi alla eventuale revoca dei trattamenti.
))
Art. 3
#Comma 1
Rappresentanza in giudizio
Comma 2
Presso le pubbliche amministrazioni competenti alla trattazione delle controversie aventi ad oggetto prestazioni in materia di invalidita' ed inabilita' e di pensioni, ivi comprese quelle di guerra, e' istituito un ruolo speciale dei funzionari addetti alla rappresentanza in giudizio nei casi previsti dalla legge. Al predetto ruolo puo' accedere, a richiesta, personale appartenente a qualifica non inferiore all'ottava, con preferenza per il personale in possesso dell'idoneita' all'esercizio della professione legale, nonche' personale al quale, in relazione alla qualifica rivestita, risultino gia' attribuiti compiti di rappresentanza in giudizio dell'amministrazione di appartenenza; in fase di prima applicazione al predetto ruolo sono iscritti a domanda i funzionari che abbiano svolto per un periodo non inferiore ad un anno compiti di rappresentanza in giudizio nelle predette controversie giudiziarie.