Il Ministro per i trasporti e' autorizzato a far luogo, d'intesa col Ministro per il tesoro, alla concessione delle opere di ripristino e di completamento del tronco ferroviario demaniale da Umbertide a Sansepolcro.
Il corrispettivo di concessione, in capitale non differito, e le altre condizioni ed obblighi di concessione saranno determinati dal Ministro per i trasporti, d'intesa con il Ministro per il tesoro, su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. La convenzione con la societa' concessionaria sara' approvata e resa esecutiva, sentito il parere del Consiglio di Stato, dai Ministri predetti, nonche' dal Ministro per le finanze ove comporti esoneri ed agevolazioni tributarie.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per i lavori, di cui all'art. 1 del presente decreto, e per quelli di costruzione del tronco Camigliati-San Giovanni in Fiore delle ferrovie Calabro-Lucane, di cui all'atto 10 luglio 1926, approvato con regio decreto 29 luglio 1926, n. 1450, con la Societa' italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, e' data facolta' al Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro, di corrispondere, anche in pendenza delle relative concessioni, acconti per opere effettivamente eseguite e sulle somme da liquidarsi per revisione di prezzi anche in pendenza dei procedimenti relativi.
Gli acconti potranno essere corrisposti dietro rilascio, da parte degli uffici tecnici di sorveglianza sulla costruzione, di certificati di avanzamento dei lavori sulla base dei prezzi riconosciuti provvisoriamente ammissibili per le opere eseguite e, per le revisioni, sulla base di nuovi prezzi riconosciuti provvisoriamente ammissibili ai fini della revisione medesima.
Art. 3
#Comma 1
((La spesa, per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto sara' imputata sulle somme da stanziarsi per gli esercizi 1948-1949, 1949-1950 e 1950-1951 in applicazione del decreto legislativo del Capo, provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 877.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.