Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 112 del 2017
Comma 2
All'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo le parole: «per piu' di un terzo» sono aggiunte le seguenti: «e per piu' di ventiquattro mesi dall'assunzione».
Art. 3
#Comma 1
Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017
Comma 2
All'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attivita' di interesse generale di cui all'articolo 2, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies del codice civile e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa, a condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita' e alla qualita' degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica.».
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo n. 112 del 2017
Comma 2
All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le parole: «La trasformazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto specificamente previsto dal codice civile per le societa' cooperative, la trasformazione,».
Art. 5
#Comma 1
Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017
Comma 2
All'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le prestazioni di attivita' di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2.».
Art. 6
#Comma 1
Modifiche all'articolo 17
del decreto legislativo n. 112 del 2017
Art. 8
#Comma 1
Disposizioni di coordinamento
Comma 2
All'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, le parole: «del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».
All'articolo 1, comma 5-duodecies, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».
Art. 9
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.