DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 115/2003 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

Numero 115 Anno 2003 GU 27.05.2003 Codice 003G0132

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-23;115

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Modifiche al Capo III

Comma 2

Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 16 del testo unico dopo le parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto all'articolo 20».


Al comma 2 dell'articolo 17 del testo unico dopo le parole: «dell'articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2,».


All'articolo 22 del testo unico il comma 2 e' sostituito con il seguente:
«2. L'indennita' di maternita', comprensiva di ogni altra indennita' spettante per malattia, e' corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.».


Art. 3

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Comma 1

Modifiche al Capo VI

Comma 2

La rubrica del Capo VI del testo unico e' sostituita dal seguente: «Riposi, permessi e congedi».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche al Capo IX

Comma 2

Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» e' inserita la seguente: «e».


Al comma 4 dell'articolo 54 del testo unico dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva l'ipotesi di collocamento in mobilita' a seguito della cessazione dell'attivita' dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».


Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del testo unico e' inserito il seguente:
«4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo e' punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».


Art. 5

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Comma 1

Modifiche al Capo X

Comma 2

Al comma 1 dell'articolo 57 del testo unico dopo le parole: «n. 230, o» e' inserita la seguente: «utilizzati».


Art. 7

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Comma 1

Modifiche al Capo XII

Comma 2

Al comma 1 dell'articolo 70 del testo unico le parole: «a una cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».


Al comma 2 dell'articolo 72 del testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».


Al comma 2 dell'articolo 73 del testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».


Art. 8

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Comma 1

Modifiche al Capo XV

Comma 2

All'articolo 83 del testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. A seguito della riduzione degli oneri di maternita' di cui all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternita' avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.
3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.».


Art. 10

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Comma 1

Modifiche all'allegato D

Comma 2

L'allegato D del testo unico e' sostituito dal seguente:
«Allegato D Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie
di previdenza in favore dei liberi professionisti.
1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.
7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.
9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.
11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.
12. Ente di previdenza dei periti industriali.
13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi.
14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.
15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.
16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G.
Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti.
17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.».


Art. 11

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.