DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. (16G00090)

Numero 74 Anno 2016 GU 20.05.2016 Codice 16G00090

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-12;74

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione


Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne ((...)).


Art. 1-bis

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Comma 1

(( (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali). ))

Comma 2

((


E' istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009.


L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.


))


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

((


Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresi', agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza e' ignota.


))


Art. 3

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Comma 1

Autorita' centrale competente


L'autorita' centrale competente per le finalita' di cui al presente decreto e' l'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.


Comma 2

Capo II - Obblighi di informazione e di conservazione

Art. 4

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Comma 1

Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro

Comma 2

((1. L'Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all'autorita' centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana))


Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.


((


Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.


))


Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, gia' comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorita' centrale di detti Stati.


Sono altresi' inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonche' ogni altra informazione pertinente.


Art. 5

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Comma 1

Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano

Comma 2

L'Ufficio centrale conserva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunciate dalle autorita' giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadino italiano, provvedendo immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione e, quando interpellato, ne dispone la trasmissione all'autorita' che ne fa richiesta.


Art. 6

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Comma 1

(( (Richiesta di informazioni sulle condanne). ))

Comma 2

((


L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorita' degli altri Stati membri in conformita' al modulo di cui all'allegato A al presente decreto.


Quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorita' di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l'Ufficio centrale puo', a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorita' centrale di un altro Stato membro.


La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta di informazioni e' proposta dall'interessato, purche' sia o sia stato in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato residente in Italia o nello Stato membro richiesto.


Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorita' centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l'interessato e' cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorita' centrali degli Stati membri che detengono le informazioni.


L'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all'interessato.


))


Art. 7

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Comma 1

(( (Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne). ))

Comma 2

((


Quando la richiesta di cui al comma 1 e' presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne ivi indicate alla lettera a), alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonche' le informazioni relative alle condanne indicate alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. Sono altresi' comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al comma 1, lettera b), salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorita' richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni.


Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano e' presentata dalle autorita' di un Paese terzo. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica alle autorita' richiedenti che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del procedimento penale per il quale sono state richieste. Se la richiesta e' stata presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono stati richieste.


Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215.


Quando, ai sensi dell'articolo 6, e' presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non e' nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e d). Se la richiesta e' presentata per fini diversi da un procedimento penale, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 2, trasmette altresi' le condanne pronunciate in altri Stati membri.


L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale.


L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorita' centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorita' richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari.


L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.


))


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 MAGGIO 2022, N. 76))


Art. 9

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Comma 1

Condizioni di utilizzo dei dati personali

Comma 2

Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorita' centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta, come specificato nel modulo di cui all'allegato B al presente decreto.


I dati personali di cui al comma 1 sono in ogni caso utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.


Art. 10

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Comma 1

Lingua degli atti nello scambio di informazioni

Comma 2

La richiesta di informazioni sulle condanne e' redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto.


La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne e' redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata con lo Stato richiedente.


Comma 3

Capo III - Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno in materia di norme di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale nonche' di testo unico sul casellario giudiziale

Art. 11

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Comma 1

Modifica alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Comma 3

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 13

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.