DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Numero 180 Anno 1997 GU 24.06.1997 Codice 097G0181

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;180

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto disciplina la facolta' di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Modalita' di applicazione

Comma 2

La quota di montante di cui al comma 1, lettera a), e' determinata come prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate su base composta fino al 31 dicembre dell'anno precedente quello di decorrenza della pensione impiegando il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5. ((Gli anni di contribuzione antecedenti il periodo di riferimento di cui al comma 5 sono valutati ponderandoli con il rapporto tra l'aliquota contributiva vigente in ciascun anno e la media delle aliquote contributive vigenti nei dieci anni precedenti quello in cui viene esercitata l'opzione. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote contributive vigenti presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS.))
((2))


La contribuzione annua e' data dal prodotto tra la retribuzione imponibile e l'aliquota contributiva vigente nel corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore presso il Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS. Per i dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso l'INPS, per i periodi contributivi antecedenti il 1 luglio 1990 si applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.


Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 2, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile e' quella indicata al medesimo comma 9.


Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni annue e' costituito dagli ultimi anni di anzianita' contributiva precedenti la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualita'. Per i dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento e' quello stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.


La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di cui al comma 3, non puo' eccedere l'importo del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della citata legge n. 335 del 1995 rapportato all'anno considerato sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, cosi' come calcolato dall'ISTAT.


Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b), si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.


L'importo del trattamento annuo e' determinato applicando al montante contributivo individuale di cui al comma 1 quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 3 maggio 2001, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2001, n. 248 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo ha effetto in riferimento ai trattamenti liquidati a seguito dell'esercizio del diritto di opzione operante a decorrere dal 1 gennaio 2001.