DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 1393/1948 - Liquidazione dell'Ente Nazionale acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E. e dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F,).

Liquidazione dell'Ente Nazionale acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E. e dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F,).

Numero 1393 Anno 1948 GU 06.12.1948 Codice 048U1393

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-03;1393

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

L'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere (E.N.A.I.P.E.) istituito con la legge 4; aprile 1940, n. 404, e' soppresso, e il suo patrimonio e' posto in liquidazione.
Parimenti e' posto in liquidazione il patrimonio dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films (E.N.I.E.F.) istituito con decreto 30 maggio 1944, n. 276, il sedicente governo della Repubblica sociale, ferma l'inefficacia di questo decreto, Le operazioni di liquidazione, si svolgono sotto la vigilanza del Ministero del commercio con l'estero, osservate le disposizioni degli articoli seguenti, e, per quanto non in esso, previsto, le disposizioni con le medesime compatibili del regio decreto 16 marzo 1942,


Art. 2

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Comma 1

Il Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con il Ministro per il tesoro, nomina un unico commissario liquidatore.
In caso di conflitto d'interessi fra l'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole Estere e l'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films il Ministro per il commercio con l'estero ha facolta' di nominare, con proprio decreto, un commissario speciale.
Il commissario liquidatore e quello speciale, per quanto si attiene all'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
Il compenso al commissario liquidatore e a quello speciale e' stabilito d'intesa tra i Ministri per il commercio con l'estero e per il tesoro, tenendo conto anche della celerita' con la quale vennero svolte le operazioni.
Il Ministro per il commercio con l'estero puo' consentire il prelievo di acconti, sentito il Comitato di sorveglianza.


Art. 3

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Comma 1

Il Ministro per il commercio con l'estero nomina per ciascuna liquidazione on Comitato di sorveglianza, composto di un suo rappresentante, di un rappresentante del Ministro del tesoro e di un rappresentante dei creditori.


Art. 4

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Comma 1

Dalla data dell'entrata, in vigore del presente decreto cessano le funzioni del commissari straordinari e dei collegi dei revisori nominati per gli Enti di cui all'art. 1.
Entro trenta giorni successivi, i commissari predetti devono rendere al commissario liquidatore il conto della loro gestione.
Sul conto provvede il Ministro per il commercio con l'estere, sentito il commissario liquidatore, il Comitato di sorveglianza e l'Interessato.
Quest'ultimo puo' proporre le sue eventuali istanze innanzi all'autorita' giudiziaria entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento del Ministro.


Art. 5

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Comma 1

Salvo diverse disposizioni della legge, nessuna, azione individuale puo' essere iniziata o proseguita contro gli Enti indicati nell'art. 1.
Tuttavia i creditori garantiti da pegno o assistiti da privilegio, a norma degli articoli 2756 e 2761 del Codice civile, possono chiedere di essere autorizzati alla vendita, dal pretore di Roma,


Art. 6

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Comma 1

Entro due mesi dell'entrata in vigore del presente decreto, il commissario liquidatore forma l'inventario del patrimonio di ciascun Ente. Le attivita' dell'Ente Nazionale Acquisti Importazioni Pellicole. Estere eventualmente trasferite all'Ente, Nazionale Importazione Esportazione Films sono iscritte, inventario del primo.
Entro venti giorni dal completamento dell'inventario stesso, il commissario liquidatore riferisce al Ministro per il commercio con l'estero al Ministro per il tesoro:
1) sugli atti compiuti sotto l'impero del sedicente governo della Repubblica sociale italiana da, coloro che abbiano, esercitato, attivita' di amministrazione relativamente a ciascun Ente - sull'opportunita' della loro convalida o, della loro dichiarazione di inefficienza - 2) sulla consistenza dell'attivo, e del passivo di ciascun Ente e sulla possibilita' del pagamento integrale delle rispettive passivita'.


Art. 7

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Comma 1

Le disposizioni del secondo, del terzo e del quarto comma dell'art. 4 si applicano anche nei confronti di coloro che, anche senza averne veste legale, abbiano svolto, con qualsiasi denominazione, attivita' di gestione del patrimonio degli Enti indicati nell'art. 1, anteriormente alla nomina dei commissari straordinari.
L'azione per far valere eventuali responsabilita' contro le persone predette, contro gli amministratori e contro i revisori e' esercitata dal commissario liquidatore dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria, previa autorizzazione del Ministro per il commercio con l'estero.


Art. 8

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Comma 1

Le disponibilita' finanziarie nonche' le somme riscosse a qualunque titolo, dedotto quanto il Ministro per il commercio con l'estero su parere del Comitato di sorveglianza, ritiene necessario per spese di amministrazione, devono essere tenute in deposito presso un istituto di credito di diritto pubblico o una banca d'interesse nazionale.
Il deposito deve essere intestato all'ufficio commissariale della rispettiva liquidazione, e non puo' essere ritirato ne' in tutto ne' in parte, senza l'autorizzazione del Ministro predetto.


Art. 9

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Comma 1

Il Ministro per il commercio con l'estero provvede per la convalida o per la dichiarazione di inefficacia degli atti indicati al n. 1 dell'art. 6, secondo comma, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Se vi e' sufficienza di attivo per il pagamento integrale delle passivita', il Ministro per il commercio con l'estero autorizza il commissario liquidatore a provvedere al pagamento dei creditori a misura, che si presentano.
Nel caso contrario autorizza il commissario stesso a procedere alla liquidazione generale dei beni dell'Ente che ha un attivo insufficiente, nell'interesse dei rispettivi creditori.


Art. 10

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Comma 1

Il commissario liquidatore comunica ai creditori conosciuti l'autorizzazione prevista dall'articolo precedente e ne da' notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della. Repubblica italiana.
Entro venti giorni da tale pubblicazione, qualunque creditore puo' proporre le sue istanze circa le forme di liquidazione con ricorso al presidente del Tribunale di Roma.
Il presidente provvede sui ricorsi relativi a ciascun Ente con un unico decreto e con la massima celerita' di procedura, sentito il commissario liquidatore o il commissario speciale nei casi previsti dall'art. 2, secondo comma, e sentito inoltre il Comitato di sorveglianza.
Il decreto del presidente del tribunale e' comunicato ai creditori istanti e al commissario liquidatore.
Entro quindici giorni da tale pubblicazione puo' essere proposto reclamo al primo presidente della Corte di appello, il quale provvede, pure con un unico decreto, non soggetto ad altra impugnazione. Egli puo' assegnare la decisione ad uno dei presidenti della Corte.


Art. 11

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Comma 1

Se non e' necessaria la liquidazione nell'interesse di tutti i creditori e se, decorso il tempo indicato nel secondo comma dell'articolo precedente, non sia proposta alcuna istanza a norma del comma medesimo o le istanze proposte siano state respinte, il commissario liquidatore puo' provvedere a pagare i debiti.
Egli puo' soddisfare anche i creditori il cui credito non e' attualmente esigibile, osservata la disposizione dell'art. 57 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e deve assicurare il pagamento dei creditori condizionati e di quelli che non si siano presentati, se abbiano crediti veri e reali.
Il commissario liquidatore deve inoltre accertare la verita' e la realta' dei crediti della cui esistenza abbia comunque notizia, assicurandone il pagamento.


Art. 12

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Comma 1

Il commissario liquidatore puo' essere autorizzato dal Ministro per il commercio con l'estero alla alienazione dei beni che sia necessaria per il pagamento integrale dei creditori.
Decorsi tre mesi dal giorno della richiesta> scritta, del
pagamento, i creditori non soddisfatti a sensi dell'articolo precedente possono proporre le loro istanze alla autorita' giudiziaria ordinaria.
Tuttavia i creditori dell'Ente Nazionale Importazioni Esportazioni Films, fatta eccezione per il personale, non possono concorrere sul patrimonio dell'Ente Nazionale Acquisti Importazione Pellicole Estere se non dopo soddisfatti i creditori di quest'ultimo.


Art. 13

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Comma 1

Il residuo attivo della> liquidazione e' devoluto all'Erario dello
Stato.
Entro un anno dalla chiusura della liquidazione, i creditori che non abbiano presentato le loro istanze ai commissario liquidatore possono proporle contro l'Erario stesso, ma possono soddisfarsi solo nei limiti del residuo.


Art. 14

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Comma 1

Se nel corso delle operazioni indicate nei due articoli precedenti appaia necessaria la liquidazione nell'interesse generale dei creditori, si osservano le disposizioni degli articoli 9, terzo comma e 10.
I creditori che propongono le loro istanze successivamente al decreto del Ministro che autorizza la liquidazione stessa concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla presentazione delle istanze, salvo che il ritardo sia dipeso da causa ad essi non imputabile.


Art. 15

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Comma 1

Se e' necessaria la liquidazione concorsuale nell'interesse dei creditori, il commissario liquidatore, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel secondo e nel quinto comma dell'art. 10 o dalla data del decreto del primo presidente indicata nel quinto comma, dello stesso articolo, provvede alle comunicazioni previste nell'art. 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e pubblica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana un avviso contenente l'invito ai creditori o ai terzi di far valere le loro ragioni nel procedimento iniziato.
Entro quindici giorni dal ricevimento delle comunicazioni e, rispettivamente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i creditori e i terzi devono far pervenire al commissario liquidatore, mediante raccomandata, le loro istanze per il riconoscimento dei propri crediti o per la restituzione dei propri beni.
L'elenco dei crediti e delle pretese di terzi accolti o respinti, deve essere depositato nella cancelleria del Tribunale di Roma entro novanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso indicato nel primo comma.
Allo stesso Tribunale si propongono tutte le azioni inerenti al procedimento.
Si osserva la disposizione dell'art. 12, terzo comma.


Art. 16

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Comma 1

Soddisfatti i creditori, il commissario liquidatore deposita il conto della gestione nella cancelleria del Tribunale di Roma. Al conto deve essere unita una relazione del Comitato di sorveglianza.
Del deposito il commissario liquidatore da' notizia, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, se non vengono proposte opposizioni, il presidente del Tribunale provvede sul rendiconto con decreto, su ricorso del commissario.
Copia dell'inventario, del rendiconto, della relazione del Comitato di sorveglianza e del decreto di approvazione e' trasmessa dal commissario liquidatore al Ministero del commercio con l'estero e al Ministero del tesoro.
Le stesse disposizioni si applicano per il conto che il commissario speciale dovra' rendere alla cessazione del suo incarico.


Art. 17

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.