Dopo il secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 sono aggiunti i seguenti:
«Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non e' necessario l'esercizio dell'opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale.
La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale.
La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina le condizioni, le modalita' e le procedure con le quali puo' essere consentita ed esercitata l'attivita' venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia, in conformita' alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modificazioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di prelievo venatorio
Comma 2