All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158, le parole «non potranno essere ripianate oltre il limite massimo di dieci esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «saranno ripianate in dieci esercizi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per far fronte agli effetti negativi derivanti dall'epidemia da Covid-19, le quote di copertura del disavanzo accertato con l'approvazione del rendiconto 2018, da ripianare nell'esercizio 2021, sono rinviate, esclusivamente per tale annualita', all'anno successivo a quello di conclusione del ripiano originariamente previsto.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 158
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.