DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 161/1990 - Nuove disposizioni sulla durata delle indagini preliminari, sui termini per la richiesta di decreto penale di condanna e su alcuni termini previsti dalla disciplina transitoria.

Nuove disposizioni sulla durata delle indagini preliminari, sui termini per la richiesta di decreto penale di condanna e su alcuni termini previsti dalla disciplina transitoria.

Numero 161 Anno 1990 GU 23.06.1990 Codice 090G0205

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-06-22;161

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 2

#

Comma 1

L'articolo 553 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 553 (Termini di durata delle indagini preliminari). - 1. Il pubblico ministero compie le indagini preliminari entro i termini indicati nell'articolo 405 commi 2, 3 e 4.
2. Per la proroga del termine si osservano le disposizioni dell'articolo 406, ma sulle richieste di proroga il giudice provvede in ogni caso con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.
3. Per i termini di durata massima delle indagini preliminari si osservano le disposizioni dell'articolo 407 commi 1 e 3.".


Art. 3

#

Art. 5

#

Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.