Il Ministro per i lavori pubblici e i provveditori alle opere pubbliche nella rispettiva competenza sono autorizzati fino al 31 dicembre 1948 a delegare alle Amministrazioni provinciali e comunali ed agli altri enti interessati, di cui all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori di riparazione di danni bellici ad opere di proprieta' delle Amministrazioni e degli enti predetti, alla cui esecuzione debba provvedersi a spese dello Stato, sempreche' i medesimi possiedano un'adeguata attrezzatura tecnico-amministrativa.
Per i lavori di cui al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, modificato dal decreto legislativo Presidenziale 29 maggio 1947, n. 649, la delega puo' essere disposta a favore dell'Ordinario diocesano e degli enti ammessi ai benefici previsti dai citati decreti, sempreche' ricorra la condizione di cui al precedente comma.
Analoga facolta' spetta per l'esecuzione dei lavori al cui finanziamento si provvede con le spese autorizzate per opere straordinarie a sollievo della disoccupazione operaia.
La delega puo' essere limitata anche alla sola progettazione o alla sola direzione, sorveglianza e contabilizzazione dei lavori.
Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per quanto concerne la competenza in materia di procedimenti di appalto, di liquidazione dei certificati di acconto rilasciati dalla direzione dei lavori e confermati dall'ingegnere capo del Genio civile, nonche' in materia di esecuzione del collaudo dei lavori.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Nei casi in cui si faccia luogo a delega a sensi del precedente articolo, potra' essere corrisposta agli enti delegati e all'Ordinario diocesano una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori e delle espropriazioni dettagliatamente periziati risultanti dal progetto approvato, restando escluse dal computo le maggiori somme da corrispondersi eventualmente per revisione dei prezzi contrattuali. La predetta percentuale sara' entro tale limite massimo graduata in relazione all'importanza delle prestazioni, alla entita' dei lavori, alla loro natura alla localita' in cui ricadono e ad altre circostanze analoghe.
Art. 3
#Comma 1
Le disposizioni di cui al precedente art. 2 si applicano anche ai lavori dei quali l'Amministrazione dei lavori pubblici abbia affidato agli enti interessati o all'Ordinario diocesano la progettazione, direzione, sorveglianza e contabilizzazione precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.