DECRETO LEGISLATIVO

Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

Numero 307 Anno 2006 GU 17.01.2007 Codice 007G0005

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-12-15;307

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 ))((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo d.p.r. ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.


Art. 2

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Comma 1

Funzioni amministrative e contabili presso gli uffici all'estero

Comma 2

L'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
«1. Presso gli uffici all'estero:
a) sono funzionari delegati il titolare dell'ufficio per le spese per attivita' di istituto, il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto per le spese di personale, di manutenzione e funzionamento degli uffici;
b) il commissario amministrativo o il commissario amministrativo aggiunto cura la predisposizione di ipotesi di programmazione dell'impiego delle risorse finanziarie dell'ufficio, coordina e dirige il settore cui e' preposto;
c) il vice commissario amministrativo contabile e' agente contabile;
d) il collaboratore contabile partecipa a tutte le attivita' amministrativo contabili proprie dell'ufficio ed assicura, in via temporanea gli adempimenti inerenti a tali attivita' ove nella sede non sia presente il vice commissario amministrativo contabile;
e) in caso di assenza o impedimento dell'agente contabile o del consegnatario, le relative funzioni possono essere temporaneamente affidate, mediante provvedimento del capo della rappresentanza o dell'ufficio, ad altro dipendente di ruolo che assume con l'incarico le responsabilita' relative.».


Ferme restando le responsabilita' derivanti dalle norme di contabilita' generale dello Stato, i contenuti e le specifiche professionali riferiti ai profili del personale destinatario del CCNL sono individuati in sede di contrattazione integrativa di Ministero, anche per quanto riguarda l'individuazione delle responsabilita' nei confronti dello Stato in ordine alla applicazione della tariffa consolare e alla destinazione, a norma delle disposizioni in materia, dei diritti dovuti per atti consolari e di altre eventuali entrate.


Art. 3

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 ))((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo d.p.r. ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 ))((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo d.p.r. ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.


Art. 5

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Comma 1

Centri interservizi amministrativi

Comma 2

Al fine di promuovere la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni comuni, con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, centri interservizi amministrativi per il coordinamento dell'attivita' di gestione delle spese concernenti gli uffici all'estero nel medesimo Paese, nonche' nell'area geografica di competenza dei dirigenti di cui al comma 3.


I centri interservizi, che operano presso l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma 3 si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali nell'ambito di quelli gia' disponibili.


A ciascun centro interservizi e' preposto il dirigente amministrativo con funzioni di esperto amministrativo/esperto amministrativo capo, il quale coordina, ai fini dell'attivita' del centro interservizi, i funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del Paese, nonche' nell'area geografica di competenza.


Art. 6

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Comma 1

Procedure contrattuali all'estero

Comma 2

La procedura per la stipulazione dei contratti da eseguire all'estero e' regolata dalle norme dell'ordinamento italiano, compatibilmente con le norme e le situazioni locali, cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.


Qualora l'applicazione di norme dell'ordinamento italiano sia incompatibile con l'ordinamento locale, il titolare dell'ufficio puo' autorizzare, con provvedimento adeguatamente motivato, l'applicazione della normativa vigente nei Paesi di accreditamento.


Art. 7

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Comma 1

Dismissione dei beni all'estero

Comma 2

Il titolare dell'ufficio all'estero autorizza la dismissione, dei beni mobili di pertinenza dell'ufficio, ad esclusione delle autovetture di rappresentanza, degli automezzi di servizio, degli oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione e degli altri beni di particolare pregio per i quali e' necessaria specifica autorizzazione dell'Amministrazione centrale.


Le modalita' di vendita dei beni dismessi o l'eventuale distruzione sono disciplinate con apposito decreto del Ministero degli affari esteri.


Art. 8

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 ))((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo d.p.r. ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.


Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 1 FEBBRAIO 2010, N. 54 ))((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 54 ha disposto (con l'art. 41, comma 2) che la disciplina prevista dal medesimo d.p.r. ha efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio relativa all'esercizio finanziario 2011.


Art. 10

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Comma 1

Abrogazioni