Al fine di promuovere la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure amministrativo-contabili di spesa all'estero, anche mediante accorpamento di funzioni comuni, con decreto del Ministro degli affari esteri possono essere costituiti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, centri interservizi amministrativi per il coordinamento dell'attivita' di gestione delle spese concernenti gli uffici all'estero nel medesimo Paese, nonche' nell'area geografica di competenza dei dirigenti di cui al comma 3.
I centri interservizi, che operano presso l'Ambasciata sede di servizio dei dirigenti di cui al comma 3 si avvalgono di adeguate risorse umane e strumentali nell'ambito di quelli gia' disponibili.
A ciascun centro interservizi e' preposto il dirigente amministrativo con funzioni di esperto amministrativo/esperto amministrativo capo, il quale coordina, ai fini dell'attivita' del centro interservizi, i funzionari di cui all'articolo 2, operanti negli uffici del Paese, nonche' nell'area geografica di competenza.