DECRETO LEGISLATIVO

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell

Numero 222 Anno 2016 GU 26.11.2016 Codice 16G00237

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e anche sulla base dei principi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attivita' di servizi e dei principi di ragionevolezza e proporzionalita', provvede alla precisa individuazione delle attivita' oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attivita' (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonche' quelle per le quali e' necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.


Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneita' di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi della tabella A di cui all'articolo 2 del presente decreto.


Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attivita' di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attivita' elencate nella tabella A, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.


Per le finalita' indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, puo' adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui e' vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o piu' attivita' di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente soprintendenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni.


Art. 2

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Comma 1

Regimi amministrativi delle attivita' private


A ciascuna delle attivita' elencate nell'allegata tabella A, che forma parte integrante del presente decreto, si applica il regime amministrativo ivi indicato.


Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica la comunicazione, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico.
Ove per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attivita' siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato puo' presentare un'unica comunicazione allo Sportello di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990. Alla comunicazione sono allegate asseverazioni o certificazioni ove espressamente previste da disposizioni legislative o regolamentari.


Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica la Scia, si applica il regime di cui all'articolo 19 della legge n. 241 del 1990. Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia unica, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 2, della stessa legge n. 241 del 1990.
Nei casi in cui la tabella indica il regime amministrativo della Scia condizionata ad atti di assenso comunque denominati, si applica quanto previsto dall'articolo 19-bis, comma 3, della stessa legge n. 241 del 1990.


Nei casi del regime amministrativo della Scia, il termine di diciotto mesi di cui all'articolo 21-nonies, comma 1, della legge n. 241 del 1990, decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l'esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell'amministrazione competente. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 241 del 1990.


Per lo svolgimento delle attivita' per le quali la tabella A indica l'autorizzazione, e' necessario un provvedimento espresso, salva l'applicazione del silenzio-assenso, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990, ove indicato. Ove per lo svolgimento dell'attivita' sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso comunque denominati, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della stessa legge n. 241 del 1990.


Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attivita' non espressamente elencate nella tabella A, anche in ragione delle loro specificita' territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.


Con i successivi decreti recanti disposizioni integrative e correttive, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 124 del 2015, la tabella A puo' essere integrata e completata.
Successivamente, con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, si procede periodicamente all'aggiornamento e alla pubblicazione della tabella A, con le modifiche strettamente conseguenti alle disposizioni legislative successivamente intervenute.


Art. 4

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Comma 1

Semplificazione di regimi amministrativi in materia di pubblica sicurezza

Comma 2

Al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma dell'articolo 110 e' sostituito dal seguente: «L'installazione di impianti provvisori elettrici per straordinarie illuminazioni pubbliche in occasione di festivita' civili o religiose o in qualsiasi altra contingenza e' soggetta a comunicazione da trasmettere al Comune corredata dalla certificazione di conformita' degli impianti di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.»;
b) il secondo comma dell'articolo 110 e' abrogato;
c) al secondo comma dell'articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».


Per le attivita' sottoposte ad autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi del regio decreto n. 773 del 1931, ove l'allegata tabella A preveda un regime di Scia, quest'ultima produce anche gli effetti dell'autorizzazione ai fini dello stesso regio decreto.


Art. 4-bis

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Comma 1

(Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana)

Comma 2

L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attivita' di impresa artigiana di cui ((alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto)) non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attivita', nonche' gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.


Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.


((Le pubbliche amministrazioni)) , nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attivita' non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificita' territoriali, a quelle corrispondenti, ((con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali)).


Art. 5

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Comma 1

Livelli ulteriori di semplificazione

Comma 2

Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato.


Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni ((di cui agli articoli da 1 a 4)) del presente decreto entro il 30 giugno 2017.


((2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.))