DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, concernenti il trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria.

Numero 26 Anno 2008 GU 18.02.2008 Codice 008G0045

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;26

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Trasferimento di funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria

Comma 2

Sono trasferite alla regione autonoma Valle d'Aosta le funzioni in materia di salute umana e sanita' veterinaria di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, come aggiornata ai sensi dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e 854/2004, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.


Sono trasferiti, altresi', tutte le ulteriori funzioni ed i compiti in materia di sanita' veterinaria trasferiti alle regioni a statuto ordinario, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


I procedimenti amministrativi pendenti alla data del trasferimento delle funzioni sono conclusi dallo Stato e ogni onere ad essi relativo resta a carico del medesimo.


Art. 2

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Comma 1

Forme di collaborazione

Comma 2

Lo Stato, per la durata di un anno a decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni, presta attivita' di supporto per lo svolgimento delle funzioni stesse, nonche' attivita' di consulenza, anche con la partecipazione dei responsabili di settore gia' competenti, al fine di assicurare la funzionalita' del servizio sotto il profilo organizzativo.


Art. 3

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Comma 1

Trasferimento di risorse strumentali ed organizzative

Comma 2

Per l'esercizio delle funzioni trasferite, la regione accede, secondo modalita' concordate con il Ministero della salute, ai dati contenuti negli albi e registri la cui tenuta e' di competenza del medesimo.


Sono trasferiti anche la documentazione corrente e i dati connessi alle funzioni trasferite, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti di cui all'articolo 1, comma 3.


Art. 4

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Comma 1

Norme finanziarie

Comma 2

Al finanziamento delle funzioni trasferite si provvede, in via provvisoria, in conformita' a quanto previsto dai citati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 2000 e 13 novembre 2000, rispettivamente pubblicati nelle Gazzette Ufficiali n. 23 dell'11 ottobre 2000 e n. 27 del 2 febbraio 2000.


Sulla base della rendicontazione di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze effettua l'eventuale conguaglio delle somme da assegnare alla Regione e procede, d'intesa con la medesima, alla rideterminazione delle risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni a regime, da effettuarsi ai sensi del comma 4. Fino a tale rideterminazione il finanziamento delle funzioni di cui al comma 2 viene effettuato, di anno in anno, con il procedimento di cui al medesimo comma.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato d'intesa con la Regione, si provvedera', entro due anni dalla data di trasferimento delle funzioni, a garantire il finanziamento degli oneri necessari per l'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 1.


Art. 5

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Comma 1

Decorrenza del trasferimento

Comma 2

Il trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 decorre dalla data di attribuzione delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, e, comunque, non prima di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Entro un anno dalla data di cui al comma 1, la Regione disciplina con legge l'esercizio delle funzioni trasferite.