Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono sostituite dalle norme del presente decreto.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Abrogazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Installazione reti e impianti di diffusione via cavo
Comma 2
L'installazione delle reti e degli impianti di diffusione sonora e televisiva, mono e pluricanale, via cavo spetta allo Stato che la realizza direttamente o attraverso concessionari di reti e servizi di telecomunicazioni.
Art. 3
#Comma 1
Obblighi dei gestori del servizio pubblico
Comma 2
I gestori del mezzo pubblico sono tenuti ad assicurare il servizio di distribuzione di programmi sonori e televisivi ai soggetti muniti della relativa autorizzazione, ai sensi dell'art. 9.
Art. 4
#Comma 1
Concessione ai privati per l'installazione e l'esercizio di reti e impianti
Comma 2
Nel caso in cui non vi sia la disponibilita' dei mezzi pubblici, accertata secondo le modalita' previste dal regolamento di cui all'art. 13, puo' essere richiesto al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni il rilascio di una concessione per l'installazione e l'esercizio delle reti e degli impianti in ambito locale, definito dal regolamento suddetto.
La domanda di concessione deve essere corredata da un progetto esecutivo e da una relazione tecnica recante i termini e le modalita' per realizzare l'installazione e l'attivita' della rete e degli impianti.
La determinazione ministeriale sulla richiesta deve essere comunicata all'interessato nel termine di centottanta giorni dal ricevimento della domanda.
Ai fini del rilascio della concessione si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di opere e lavori pubblici, nonche' quelle vigenti sulle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico di cui al libro IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.
Il decreto di concessione definisce le modalita' di distribuzione dei programmi agli utenti, nonche' gli obblighi di allacciamento dei residenti.
Art. 5
#Comma 1
Durata della concessione
Comma 2
La concessione per l'installazione e l'esercizio della rete e degli impianti ha durata non superiore a venti anni.
La concessione puo' essere rinnovata.
Art. 6
#Comma 1
Tassa sulle concessioni
Comma 2
La concessione e' soggetta alla tassa sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come modificata dal comma seguente.
Dopo la voce n. 126 della tariffa approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e' aggiunta la seguente:
====================================================================
"Numero Indicazione Ammontare Modo Note
d'ordine degli atti sog- della spesa di paga-
getti a tassa mento
____________________________________________________________________ 127 Concessione del La tassa deve Ministero delle corrisposta
poste e delle te- entro il 31
lecomunicazioni gennaio dello avente per oggetto: anno cui si
riferisce
1) impianto di eser-
cizio di una rete
per la diffusione
via cavo di pro-
grammi televisivi
in ambito locale:
tassa di rilascio
o di rinnovo ..... 2.280.000 Ordinario
tassa annuale ..... 1.142.000 Ordinario
Art. 7
#Comma 1
Interferenze e duplicazioni
Comma 2
Allo scopo di evitare interferenze e duplicazioni, i gestori di reti e servizi di telecomunicazione disciplinano i reciproci rapporti mediante accordi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 8
#Comma 1
Verifiche e sopralluoghi
Comma 2
L'amministrazione puo' procedere alla verifica tecnica della rete e puo' effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi e verifiche allo scopo di riscontrare la corrispondenza degli impianti alle prescrizioni tecniche.
L'amministrazione puo' imporre, con congruo preavviso, al titolare della concessione di spostare gli impianti e la rete dei cavi qualora lo richiedano preminenti interessi pubblici, in conformita' al parere espresso dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni.
Art. 9
#Comma 1
Autorizzazione per la distribuzione dei programmi via cavo
Comma 2
La distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo e' subordinata ad autorizzazione rilasciata con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Le autorizzazioni si diversificano nell'oggetto con riferimento alle analoghe concessioni di radiodiffusione, contemplate nella legge 6 agosto 1990, n. 223.
Per ciascuna tipologia di autorizzazione sono applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dalla legge 6 agosto 1990, n. 223, ad eccezione di quelle di cui al comma 18 dell'art. 16 ed ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 20.
Art. 10
#Comma 1
Utilizzo dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico e privato
Comma 2
Per la distribuzione dei programmi sonori e televisivi via cavo, i richiedenti l'autorizzazione devono servirsi dei mezzi di telecomunicazione dei gestori del servizio pubblico, salvo che siano titolari della concessione di cui all'art. 4.
In assenza dei mezzi dei gestori del servizio pubblico, l'autorizzazione puo' altresi' essere rilasciata ai soggetti che intendano utilizzare i mezzi di telecomunicazione realizzati in concessione da privati; in tal caso all'atto della richiesta l'interessato deve produrre le intese intercorse con il concessionario di cui all'art. 4. Il concessionario e' obbligato ad accettare le richieste di utilizzo dei mezzi di telecomunicazione, secondo le condizioni e le modalita' tecniche previste dal regolamento di cui all'art. 13. Tali modalita' devono prevedere la messa a disposizione dell'intera capacita' dell'impianto dedotta la eventuale quota direttamente utilizzata dal concessionario.
L'applicazione del comma 2 e' contestuale all'emanazione del regolamento.
Art. 11
#Comma 1
Canoni e tasse
Comma 2
Il titolare dell'autorizzazione e' tenuto al pagamento di un canone e di una tassa di concessione governativa il cui ammontare e' pari a quello stabilito per le analoghe concessioni rilasciate per la radiodiffusione.
Art. 12
#Comma 1
Equiparazione delle autorizzazioni alle concessioni per la radiodiffusione
Comma 2
Le autorizzazioni per la distribuzione di programmi via cavo, mono e pluricanale, soggiacciono alle medesime norme antitrust di cui agli articoli 15 e 19 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
Art. 13
#Comma 1
Regolamento di attuazione
Comma 2
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni adotta il regolamento attuativo del presente decreto ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Garante, il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni e le commissioni parlamentari competenti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Art. 14
#Comma 1
Canoni di utenza
Comma 2
Le misure dei canoni dovuti dagli utenti, autorizzati a norma dell'art. 10, delle reti via cavo sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 15
#Comma 1
Esclusione da autorizzazioni e concessioni
Comma 2
Non sono soggetti alle concessioni ed alle autorizzazioni previste dal presente decreto l'installazione e l'esercizio degli impianti, destinati ad uso privato ed esclusivo del proprietario, di cui all'art. 183 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, cosi' come sostituito dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Chiunque intenda installare ed esercitare gli impianti di cui al comma 1 e' tenuto a darne preventiva comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Sono vietati per tali impianti l'interconnessione e l'allacciamento con qualsiasi altra rete pubblica o privata.