DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 731/1948 - Organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica.

Organici transitori degli ufficiali dell'Aeronautica.

Numero 731 Anno 1948 GU 21.06.1948 Codice 048U0731

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;731

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Con effetto dal 1 aprile 1947 e fino al 31 dicembre 1947, gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica sono transitoriamente fissati nella consistenza di cui all'annessa tabella, firmata dai Ministri per il tesoro e per la difesa.


Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

L'efficacia del decreto legislativo luogotenenziale 2 agosto 1945, n. 634, riguardante la composizione della Commissione superiore di avanzamento per gli ufficiali dell'Aeronautica, gia' prorogata fino al 31 dicembre 1947 con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 maggio 1947, n. 565, e' estesa fino a tutto il 31 dicembre 1949, con i sottoindicati emendamenti:
a) il comma terzo dell'articolo unico del suddetto decreto legislativo luogotenenziale e' sostituito dal seguente:
"Qualora il giudizio verta su ufficiali dei Corpi del genio aeronautico, di commissariato aeronautico e sanitario aeronautico, fa anche parte della Commissione, con diritto al voto, l'ufficiale generale o superiore del medesimo Corpo dell'ufficiale da giudicare, che sia a capo, rispettivamente, della Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti, della Direzione generale di commissariato o dell'Ispettorato di sanita'";
b) il comma sesto ed il comma settimo sono soppressi.


Art. 5

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Comma 1

In applicazione del presente decreto e nei limiti degli organici di cui all'art. 1, potranno essere effettuate promozioni soltanto per gli ufficiali compresi nei limiti di anzianita' per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento per l'anno 1947 e non ancora scrutinati per effetto del ritardo della proroga del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 203.


Art. 6

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Comma 1

Fino a quando non entreranno in vigore i nuovi organici provvisori con effetto dal 1 gennaio 1948, non si potra' procedere alla formazione di nuovi quadri di avanzamento.


Art. 7

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Comma 1

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4 hanno effetto dalla data di scadenza delle norme la cui efficacia viene estesa.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.