DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 266/1948 - Classificazione della scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in scuola artistico-industriale per la ceramica.

Classificazione della scuola professionale per la ceramica di Caltagirone in scuola artistico-industriale per la ceramica.

Numero 266 Anno 1948 GU 16.04.1948 Codice 048U0266

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;266

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1947 la scuola di tirocinio, ad orario ridotto, per l'arte ceramica di Caltagirone, e' trasformata in scuola artistico-industriale per la ceramica.


Art. 2

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Comma 1

La scuola artistico-industriale per la ceramica di Caltagirone e' costituita su un'unica sezione, a durata di corso quinquennale.


Art. 3

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Comma 1

Al mantenimento della scuola concorrono il Ministero della pubblica istruzione con un contributo annuo di L. 6.500.000 e il comune di Caltagirone con un contributo annuo di L. 100.000.
Alla fornitura e alla manutenzione dei locali, dell'illuminazione e del riscaldamento, continua a provvedere il comune di Caltagirone.


Art. 4

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Comma 1

Il ruolo organico del personale direttivo, insegnante, tecnico, di amministrazione e di servizio e' il seguente:
Personale titolare:
1) direttore con l'obbligo d'insegnamento della tecnologia ceramica (gruppo A, grado 7°);
2) insegnante di disegno a mano libera e professionale (gruppo A, grado 10°-8°);
3) insegnante di plastica (gruppo A, grado 10°-8°);
4) insegnante di materie letterarie, storia dell'arte e comparazione degli stili (gruppo A, grado 10°-8°);
5) insegnante titolare di chimica ceramica (gruppo A, grado 10°-8°);
6) capo d'arte per la decorazione (gruppo B, grado 11°-10°);
7) capo d'arte per la formatura e stampatura (gruppo B, grado 11°-10°);
8) capo d'arte per la tornitura, smaltatura e forni (gruppo B, grado 11°-10°);
9) segretario (gruppo B, grado 11°);
10) applicato di segreteria (gruppo C, grado 13°);
11) custode stabile;
12) custode stabile.
Personale non di ruolo:
1) insegnante incaricato per il costume siciliano: ore 11 settimanali;
2) insegnante incaricato di matematica, scienze e contabilita': ore 14 settimanali;
3) insegnante incaricato di disegno geometrico, proiezioni, prospettiva e teoria delle ombre: ore 10 settimanali;
4) insegnante incaricato di religione: ore 5 settimanali;
5) sottocapo d'arte per la preparazione delle argille per i forni e per la preparazione del macchinario: ore 42 settimanali;
6) sottocustode aggiunto.


Art. 5

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Comma 1

Il personale insegnante e tecnico di ruolo e' nominato a ciascuno dei gradi indicati nell'articolo precedente secondo le norme stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, modificate, per quel che riguarda il personale insegnante, dall'art. 3 del regio decreto-legge 11 febbraio 1926, n. 217.
Il direttore viene confermato nel posto dopo un triennio di esperimento e previo favorevole risultato di apposita ispezione.
Il personale titolare insegnante, tecnico, amministrativo e di servizio e' confermato nel posto dopo un triennio di esperimento e previo favorevole risultato di apposita ispezione.
Il trattamento economico del personale non di ruolo e' quello stabilito dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 595 e 4 aprile 1947, n. 207.
Il servizio prestato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto dal personale non di ruolo, tecnico, amministrativo e di servizio e' valido anche agli effetti dell'applicazione degli articoli 2 e 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.


Art. 6

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Comma 1

Fintantoche' non verranno emanate nuove disposizioni di carattere generale sul funzionamento didattico, disciplinare e amministrativo degli istituti e delle scuole d'arte, la scuola artistico-industriale per la ceramica di Caltagirone funzionera', secondo le norme di cui al regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523 e del relativo regolamento approvato con il regio decreto 3 giugno 1924, n. 969 e relative estensioni e modificazioni.


Art. 7

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Comma 1

Restano acquisiti al bilancio della scuola i contributi attualmente erogati da Enti e privati.


Art. 8

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Comma 1

((Il personale, che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 266, era in servizio presso la Scuola di tirocinio ad orario ridotto di Caltagirone sara' inquadrato nel nuovo organico secondo le norme contenute nei successivi articoli)).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 9 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI - GONELLA - SCELBA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 123. - FRASCA


Art. 8-bis

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Comma 1

((Il personale di ruolo che, alla data di cui al precedente art. 8, ricopriva a qualsiasi titolo uffici presso la Scuola di tirocinio ad orario ridotto per l'arte ceramica di Caltagirone, per il quale l'art. 4 prevede posti di ruolo, e', dalla stessa data, inquadrato a tutti gli effetti, nei posti medesimi, previo favorevole esito di speciale ispezione, disposta dal Ministro per la pubblica istruzione.
Ai fini degli aumenti periodici di stipendio nel nuovo ruolo e' valutabile, per il personale di cui al precedente comma, il servizio prestato nel ruolo di provenienza in grado uguale o superiore a quello attribuito nel nuovo ruolo))
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Art. 8-ter

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Comma 1

((I posti di ruolo di cui all'art. 4 che non e' possibile conferire a personale gia' di ruolo giusta quanto disposto nel precedente articolo, possono essere conferiti, eccetto quelli di custode, previo risultato favorevole di apposita ispezione disposta dal Ministro per la pubblica istruzione a coloro che alla data di cui al precedente art. 8 prestavano servizio nella Scuola di tirocinio per l'arte ceramica di Caltagirone da almeno tre anni come incaricati con mansioni corrispondenti ed affini a quelle dei suddetti posti previsti dall'organico della Scuola trasformata.
Il conferimento di tali posti e' subordinato anche al possesso del titolo di studio nei casi in cui esso e' richiesto dalle disposizioni in vigore.
I posti di custode sono conferiti senza ispezione al personale che, in possesso della licenza delle scuole elementari o altro titolo equipollente, abbia compiuto presso la Scuola di Caltagirone, alla data di cui al precedente art. 8, almeno tre anni di lodevole ininterrotto servizio.
La nomina ai posti di cui ai precedenti commi sara' fatta al grado iniziale))
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