All'articolo 3, comma 9-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Costituiscono altresi' attestato di conoscenza delle due lingue di livello corrispondente a quello di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), uno dei predetti titoli di studio congiuntamente a una certificazione di conoscenza dell'altra lingua. L'attestazione di cui all'articolo 4, terzo comma, n. 4), e' inoltre attribuita all'esito di un esame vertente esclusivamente sull'altra lingua se l'interessato e' in possesso di uno dei predetti titoli di studio.».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifica dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifica dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni
Comma 2
All'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, le parole: «Nel censimento generale della popolazione» sono sostituite dalle seguenti: «Nel censimento della popolazione» e dopo le parole: «e' tenuto a rendere» sono inserite le seguenti: «, ogni dieci anni,».
All'articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in via telematica.
Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentito il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalita' di attuazione del presente comma, garantendo anche misure idonee ad assicurare modalita' anonime di rilevazione dei dati in via telematica.».
Art. 3
#Comma 1
Modifica dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni
Comma 2
All'articolo 20-ter, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in via telematica».
All'articolo 20-ter, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalita' di attuazione delle procedure telematiche del presente articolo.».
Art. 4
#Comma 1
Disposizione finanziaria
Comma 2
Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente decreto sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano.