Il comma 5 dell'articolo 148 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purche' ne sia fatta menzione nel verbale.".
---------------
Nota redazionale
Il testo delle premesse e' riportato gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/01/1991, n. 24 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente
Preambolo
Capo I - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NOTIFICAZIONI
Art. 1
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Nell'articolo 159 del codice di procedura penale, al comma 1, primo e secondo periodo, le parole "il giudice" sono sostituite dalle seguenti: "l'autorita' giudiziaria".
Art. 4
#Comma 1
L'articolo 160 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 160 (Efficacia del decreto di irreperibilita' ). - 1. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.
2. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonche' il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado.
3. Il decreto di irreperibilita' emesso dal giudice di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.
4. Ogni decreto di irreperibilita' deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.".
Art. 5
#Comma 1
L'articolo 161 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 161 (Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni ). - 1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuto ne' internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157 comma 1 ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni, avvertendolo che, nella sua qualita' di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, e' fatta menzione nel verbale.
2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio e' formulato con l'informazione di garanzia o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorita' giudiziaria.
L'imputato e' avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneita' della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto e' stato notificato.
3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorita' che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.
4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non e' stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.".
Art. 6
#Comma 1
Nel comma 2 dell'articolo 169 del codice di procedura penale, le parole: "emesso a norma degli articoli 151 e 159" sono sostituite dalle seguenti: "emesso a norma dell'articolo 159".
Art. 7
#Comma 1
Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 171 del codice di procedura penale, le parole: "dall'articolo 161 commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 161 commi 1, 2 e 3".
Comma 2
Capo II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAPPORTI TRA DIVERSI UFFICI DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 9
#Comma 1
Dopo l'articolo 118 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e' inserito il seguente:
"Art. 118-bis (Coordinamento delle indagini ). - 1. Al fine di favorire i rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero previsti dall'articolo 371 del codice, il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a) del codice, ne da' notizia al procuratore generale presso la corte di appello. Se rileva trattarsi di indagini collegate, il procuratore generale ne da' segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento.
2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, piu' uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.
3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non e' stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello puo' riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione e' promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.".
Comma 2
Capo III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROVE
Art. 11
#Comma 1
Nel comma 2 dell'articolo 67 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la parola "grafologia" e' sostituita con le seguenti: "analisi e comparazione della grafia".
Comma 2
Capo IV - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE MISURE CAUTELARI
Art. 12
#Comma 1
Dopo il comma 1 dell'articolo 291 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"1-bis. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice puo' disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate.".
Art. 13
#Comma 1
Nel comma 1 dell'articolo 294 del codice di procedura penale, dopo le parole "il giudice", sono inserite le seguenti, comprese tra due virgole: "se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto".
Art. 16
#Comma 1
Nel comma 1 dell'articolo 322 del codice di procedura penale, le parole "Contro il decreto di sequestro" sono sostituite dalle seguenti: "Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice".
Art. 17
#Comma 1
Dopo l'articolo 322 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Art. 322-bis (Appello) . - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero.
2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.".
Art. 18
#Comma 1
Al comma 2 dell'articolo 324 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente periodo: "Se la richiesta e' proposta dall'imputato non detenuto ne' internato, questi, ove non abbia gia' dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 161 comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso e' notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta e' proposta da un'altra persona e questa abbia omesso di dichiarare il proprio domicilio, l'avviso e' notificato mediante deposito in cancelleria.".
Art. 20
#Comma 1
Dopo il comma 3 dell'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Il pubblico ministero invia la informazione contenente la indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 e' stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare.".
Comma 2
Capo V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ARRESTO IN FLAGRANZA E AL FERMO
Art. 21
#Comma 1
L'alinea del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:".
Art. 22
#Comma 1
Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale, sono soppresse le parole "seconda ipotesi".
Art. 24
#Comma 1
Dopo il comma 3 dell'articolo 390 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla liberta' personale con gli elementi su cui le stesse si fondano.".
Comma 2
Capo VI - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROCEDIMENTI SPECIALI
Art. 26
#Comma 1
Al comma 3 dell'articolo 375 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente periodo: "L'invito puo' inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453 comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potra' essere presentata richiesta di giudizio immediato.".
Art. 27
#Comma 1
Il comma 1 dell'articolo 453 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero puo' chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini e' stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375 comma 3 secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.".
Comma 2
Capo VII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE
Art. 29
#Comma 1
Il comma 1 dell'articolo 672 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 1. Per l'applicazione dell'amnistia o dell'indulto il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.".
Art. 30
#Comma 1
Il comma 1 dell'articolo 676 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 1. Il giudice dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.
In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.".
Art. 31
#Comma 1
Il numero 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 686 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"3) le sentenze di omologazione del concordato fallimentare e quelle che hanno dichiarato la riabilitazione del fallito;".
Art. 32
#Comma 1
Dopo il comma 3 dell'articolo 687 del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Nella materia civile, sono eliminate le iscrizioni relative:
a) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) numeri 2) e 4), quando il fallimento e' stato revocato con sentenza passata in giudicato;
b) ai provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera c) quando sono stati annullati con provvedimento amministrativo o con sentenza passata in giudicato.".
Art. 33
#Comma 1
L'articolo 689 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"Art. 689 (Certificati richiesti dall'interessato). - 1. La persona alla quale le iscrizioni del casellario si riferiscono ha diritto di ottenere i relativi certificati senza motivare la domanda.
2. I certificati rilasciati a norma del comma 1 sono:
a) certificato generale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione:
1) delle condanne delle quali e' stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purche' il beneficio non sia stato revocato;
2) delle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e delle condanne per reati estinti a norma dell'articolo 167 comma 1 del codice penale;
3) delle condanne per reati per i quali si e' verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
4) delle condanne in relazione alle quali e' stata definitivamente applicata l'amnistia e di quelle per le quali e' stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
5) delle sentenze previste dall'articolo 445 e delle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato;
6) delle condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non e' stata eliminata;
7) dei provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
8) dei provvedimenti indicati nell'articolo 686 comma 1 lettera b) n. 1), quando l'interdizione o la inabilitazione e' stata revocata;
9) dei provvedimenti concernenti il fallimento, quando il fallito e' stato riabilitato con sentenza definitiva;
b) certificato penale, nel quale sono riportate tutte le iscrizioni esistenti ad eccezione di quelle indicate nella lettera a) numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e di quelle indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c);
c) certificato civile, nel quale sono riportate le iscrizioni indicate nell'articolo 686 comma 1 lettere b) e c) ad eccezione di quelle indicate nei numeri 8) e 9) della lettera a) del presente comma nonche' i provvedimenti concernenti le pene accessorie portanti limitazioni alla capacita' del condannato.
3. Quando e' menzionata una condanna, nel certificato e' indicata anche l'eventuale applicazione di misure alternative alla detenzione o l'avvenuta estinzione della pena per una delle cause indicate nell'articolo 686 comma 3.".
Art. 34
#Comma 1
L'articolo 198 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e' soppresso.
Comma 2
Capo VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA ESTRADIZIONE
Art. 35
#Comma 1
Il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
" 4. Le misure coercitive sono revocate se dall'inizio della loro esecuzione e' trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'estradizione ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorita' giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati, anche piu' volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando e' necessario procedere ad accertamenti di particolare complessita'.".
Comma 2
Capo IX - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PROCESSO A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI
Art. 37
#Comma 1
L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 (Fermo di minorenne indiziato di delitto). - 1. E' consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell'articolo 23, puo' essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.".
Art. 38
#Comma 1
L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' sostituito dal seguente:
"Art. 18 (Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo del minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonche' all'esercente la potesta' dei genitori e all'eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia.
2. Quando riceve la notizia dell'arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalita' del fatto, dell'eta' e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto presso l'abitazione familiare perche' vi rimanga a sua disposizione.
3. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice di procedura penale, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che il minorenne sia posto immediatamente in liberta' quando ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di una misura cautelare.
4. Al fine di adottare i provvedimenti di sua competenza, il pubblico ministero puo' disporre che il minorenne sia condotto davanti a se'.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni degli articoli 390 e 391 del codice di procedura penale.".
Art. 39
#Comma 1
Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' inserito il seguente:
"Art. 18-bis (Accompagnamento a seguito di flagranza). - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all'esercente la potesta' dei genitori o all'affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non puo' essere trattenuto oltre dodici ore.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'accompagnamento ne danno immediata notizia al pubblico ministero e informano tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. Provvedono inoltre a invitare l'esercente la potesta' dei genitori e l'eventuale affidatario a presentarsi presso i propri uffici per prendere in consegna il minorenne.
3. L'esercente la potesta' dei genitori, l'eventuale affidatario e la persona da questi incaricata alla quale il minorenne e' consegnato sono avvertiti dell'obbligo di tenerlo a disposizione del pubblico ministero e di vigilare sul suo comportamento.
4. Quando non e' possibile provvedere all'invito previsto dal comma 2 o il destinatario di esso non vi ottempera ovvero la persona alla quale il minorenne deve essere consegnato appare manifestamente inidonea ad adempiere l'obbligo previsto dal comma 3, la polizia giudiziaria ne da' immediata notizia al pubblico ministero, il quale dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza ovvero presso una comunita' pubblica o autorizzata che provvede a indicare.
5. Si applicano le disposizioni degli articoli 16 comma 3, 18 commi 2 secondo periodo, 3, 4 e 5 e 19 comma 5.".
Art. 40
#Comma 1
Nel comma 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo la parola "pena" sono inserite le parole "dell'ergastolo o".
Art. 41
#Comma 1
Il comma 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' sostituito dal seguente:
" 4. Il minorenne al quale e' imposta la permanenza in casa e' considerato in stato di custodia cautelare, ai soli fini del computo della durata massima della misura, a decorrere dal momento in cui la misura e' eseguita ovvero dal momento dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento. Il periodo di permanenza in casa e' computato nella pena da eseguire, a norma dell'articolo 657 del codice di procedura penale.".
Art. 42
#Comma 1
L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' sostituito dal seguente:
"Art. 23 (Custodia cautelare). - 1. La custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per delitti non colposi per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare puo' essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 380 comma 2 lettere e), f), g), h) del codice di procedura penale nonche', in ogni caso, per il delitto di violenza carnale.
2. Il giudice puo' disporre la custodia cautelare:
a) se sussistono gravi e inderogabili esigenze attinenti alle indagini, in relazione a situazioni di concreto pericolo per l'acquisizione o la genuinita' della prova;
b) se l'imputato si e' dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga;
c) se, per specifiche modalita' e circostanze del fatto e per la personalita' dell'imputato, vi e' il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalita' organizzata o della stessa specie di quelli per cui si procede.
3. I termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono ridotti della meta' per i reati commessi da minori degli anni diciotto e dei due terzi per quelli commessi da minori degli anni sedici e decorrono dal momento della cattura, dell'arresto, del fermo o dell'accompagnamento.".
Art. 43
#Comma 1
Dopo il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Salvo quanto previsto dal comma 2, il pubblico ministero puo' procedere al giudizio direttissimo anche nei confronti del minorenne accompagnato a norma dell'articolo 18-bis.".
Art. 44
#Comma 1
Nel comma 1 dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo la parola "pena" sono inserite le parole "dell'ergastolo o".
Art. 45
#Comma 1
Il comma 5 dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' sostituito dal seguente:
" 5. La persona offesa partecipa all'udienza preliminare ai fini di quanto previsto dall'articolo 90 del codice di procedura penale. Il minorenne, quando e' presente, e' sentito dal giudice. Le altre persone citate o convocate sono sentite se risulta necessario ai fini indicati dall'articolo 9.".
Art. 47
#Comma 1
Dopo l'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448 e' inserito il seguente:
"Art. 32-bis (Opposizione). - 1. Con l'atto di opposizione e' richiesto il giudizio davanti al tribunale per i minorenni.
2. L'opposizione e' inammissibile quando e' proposta fuori termine o da persona non legittimata. L'inammissibilita' e' dichiarata dal giudice che ha emesso la sentenza con ordinanza avverso la quale l'opponente puo' proporre ricorso per cassazione.
3. Quando non deve dichiararne l'inammissibilita', il giudice trasmette l'opposizione con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431 del codice di procedura penale al tribunale per i minorenni competente per il giudizio.
4. Nel giudizio conseguente all'opposizione il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna.
5. Il tribunale per i minorenni puo' applicare in ogni caso una pena anche diversa e piu' grave di quella fissata nella sentenza revocata e revocare i benefici gia' concessi.
6. Con la sentenza che proscioglie l'imputato perche' il fatto non sussiste, non e' previsto dalla legge come reato ovvero e' commesso in presenza di una causa di giustificazione, il tribunale per i minorenni revoca la sentenza di condanna anche nei confronti degli imputati dello stesso reato che non hanno proposto opposizione.".
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 29/01/1991, n. 24 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Art. 48
#Comma 1
Nel comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, le parole "22 comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"18- bis comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448.".
Art. 49
#Comma 1
L'articolo 16 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e' soppresso.
Art. 50
#Comma 1
Dopo il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e' aggiunto il seguente:
"1- bis. Il minorenne condotto presso gli uffici di polizia giudiziaria in esecuzione di un arresto, di un fermo o di un accompagnamento e' trattenuto in locali separati da quelli dove si trovano maggiorenni arrestati o fermati.".
Art. 51
#Comma 1
Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e' inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Verbale di consegna). - 1. Nei casi previsti dagli articoli 18 comma 2 e 18- bis comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988 n. 448, la polizia giudiziaria redige verbale con l'indicazione delle generalita' dell'esercente la potesta' dei genitori, dell'eventuale affidatario e della persona da questi incaricata alla quale il minore e' consegnato. Nel verbale e' fatta menzione dell'avvertimento previsto dall'articolo 18- bis comma 3.".
Art. 52
#Comma 1
L'articolo 21 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e' soppresso.
Art. 53
#Comma 1
L'articolo 22 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 e' soppresso.
Comma 2
Capo X - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
Art. 54
#Comma 1
L'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla copertura prioritaria dei posti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali non appena si rendono vacanti.
2. Entro il 15 febbraio 1991, il Consiglio superiore della magistratura provvede alla individuazione dei posti vacanti di sostituto procuratore della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali ed entro il 28 febbraio 1991 la vacanza e' annunciata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
3. Per i tre anni indicati nel comma 1, i trasferimenti e i conferimenti di funzioni concernenti gli uffici di procura della Repubblica presso le preture sono disposti anche prima del termine stabilito dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 in assenza di domande di magistrati che abbiano compiuto due anni dall'assunzione dell'effettivo possesso dell'ufficio ricoperto, sempre che il magistrato richiedente non presti servizio presso una procura della Repubblica.
4. I magistrati che, per effetto dei trasferimenti disposti all'esito delle procedure previste dal comma 2 e di quelli che saranno disposti entro i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, siano destinati in prima assegnazione o su domanda alle procure della Repubblica presso i tribunali o presso le preture circondariali non possono essere trasferiti ad altro ufficio prima di tre anni dal giorno in cui hanno avuto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano specifici motivi di salute.".
Art. 55
#Comma 1
Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis. - 1. Alla copertura dei posti indicati nell'articolo 9 comma 2, rimasti vacanti per difetto di aspiranti, il Consiglio superiore della magistratura provvede mediante trasferimento di ufficio di magistrati che prestino servizio, nel distretto nel quale sono compresi i posti vacanti, in uffici diversi dalle procure della Repubblica presso i tribunali e presso le preture circondariali e che, alla data di pubblicazione della vacanza sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, abbiano da almeno due anni assunto effettivo possesso dell'ufficio di appartenenza e non abbiano ancora compiuto il periodo minimo previsto dalla legge per la nomina a magistrato di corte di appello. Il trasferimento e' operato partendo dal piu' giovane secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianita'.
2. Se nel distretto mancano magistrati in possesso dei requisiti predetti, si provvede, allo stesso modo, con i magistrati in servizio nei distretti limitrofi, iniziando da quello piu' vicino a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271. Per il distretto di Cagliari si considerano limitrofi i distretti di Firenze, Genova, Napoli, Palermo, Roma e per il distretto di Messina anche quello di Reggio Calabria.
3. Ai magistrati trasferiti a norma dei commi 1 e 2 si applica la disposizione dell'articolo 9 comma 4.
Art. 9-ter. - 1. Salvo il ricorso alle applicazioni previste dall'articolo 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 58, per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale possono essere applicati alle procure della Repubblica presso le preture circondariali magistrati, aventi qualifica non inferiore a magistrato di tribunale, in servizio presso le preture circondariali del distretto o di distretti limitrofi. Per l'individuazione di detti distretti limitrofi si applicano le disposizioni dell'articolo 9- bis comma 2.
2. L'applicazione e' disposta dal Consiglio superiore della magistratura su richiesta motivata del Ministro di grazia e giustizia o del procuratore generale della corte di appello nel cui distretto ha sede l'ufficio al quale il magistrato deve essere applicato e sentito il presidente della corte di appello nel cui distretto il magistrato da applicare esercita le funzioni.
3. L'applicazione non puo' superare la durata di un anno e non e' immediatamente rinnovabile. Non e' richiesto il consenso del magistrato da applicare.".
Comma 2
Capo XI - DISPOSIZIONE FINALE
Art. 56
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.