DECRETO LEGISLATIVO

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.

Numero 758 Anno 1994 GU 26.01.1995 Codice 095G0039

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-12-19;758

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - TRASFORMAZIONE DI REATI IN ILLECITI AMMINISTRATIVI

Art. 2

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Comma 1

Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario

Comma 2

Il quinto comma dell'art. 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' sostituito dal seguente:
"Le violazioni delle disposizioni del presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".


Per le violazioni di cui all'art. 5-bis, quinto comma, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 3

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Comma 1

Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro

Comma 2

L'art. 9 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Sanzioni amministrative). - 1. Le violazioni delle disposizioni del presente decreto da parte dei datori di lavoro e dei loro incaricati sono punite con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".


Per le violazioni di cui all'art. 9, comma 1, secondo periodo, del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 4

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Comma 1

Orario di lavoro nelle aziende industriali

Comma 2

L'art. 17 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955, e' sostituito dal seguente:
"Art. 17 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, i proprietari, i gerenti e i direttori sono puniti con la sanzione amministrativa:
a) da lire centomila a lire seicentomila per le violazioni di cui all'art. 12;
b) da lire cinquantamila a lire trecentomila per l'omessa comunicazione di cui agli articoli 8, quinto comma, 9, terzo comma, e 11, secondo comma;
c) da lire centomila a lire ottocentomila per le violazioni delle altre disposizioni del presente regolamento.".


Art. 5

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Comma 1

Orario di lavoro nelle aziende agricole

Comma 2

L'art. 14 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e' sostituito dal seguente:
"Art. 14 - 1. I datori di lavoro o i loro rappresentanti sono puniti, in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori, ovvero si e' verificata nel corso dell'anno solare per piu' di cinquanta giorni, si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".


Per le violazioni di cui all'art. 14, comma 1, secondo periodo, del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 6

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Comma 1

Riposo domenicale e settimanale

Comma 2

L'art. 27 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, e' sostituito dal seguente:
"Art. 27 (Sanzioni amministrative). - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".


Art. 7

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Comma 1

Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali

Art. 8

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Comma 1

Libretto di lavoro

Art. 9

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))


Art. 10

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Comma 1

Prospetti paga

Comma 2

L'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 4, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5 - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".


Art. 11

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Comma 1

Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza

Comma 2

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11 - 1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.".


Art. 12

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Comma 1

Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi

Comma 2

L'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono punite con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione. Se la violazione si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".


Per le violazioni di cui all'art. 6 della legge 3 maggio 1955, n. 370, come modificato dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 13

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Comma 1

Minimi di trattamento economico e normativo

Comma 2

L'art. 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi derivanti dalle norme di cui all'art. 1 della presente legge e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".


Art. 14

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Comma 1

Contratto di lavoro a tempo determinato

Comma 2

L'art. 7 della legge 18 aprile 1962, n. 230, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall'art. 5 il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila. Se l'inosservanza si riferisce a piu' di cinque lavoratori si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila a lire due milioni.".


Art. 15

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Comma 1

Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

Comma 2

L'art. 195 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I datori di lavoro che contravvengono alle disposizioni del presente titolo sono puniti con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo i casi nei quali siano stabilite nel titolo medesimo specifiche sanzioni.".


Art. 16

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Comma 1

Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane

Comma 2

L'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 611, e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'art. 1 e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquantamila a lire trecentomila.".


Art. 17

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Comma 1

Autorita' competente

Comma 2

L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente capo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/02/1995, n. 43 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 18

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le disposizioni del presente capo che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.


Per quanto non espressamente previsto nel presente capo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/02/1995, n. 43 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Comma 3

Capo II - ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 19

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

La definizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera n), della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche' degli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/02/1995, n. 43 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 20

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Comma 1

Prescrizione

Comma 2

Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale, impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine e' prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessita' o per l'oggettiva difficolta' dell'adempimento. In nessun caso esso puo' superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.


Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.


Con la prescrizione l'organo di vigilanza puo' imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.


Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.


Art. 21

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Comma 1

Verifica dell'adempimento

Comma 2

Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione.


Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma.


Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.


Art. 22

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Comma 1

Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza

Comma 2

Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne da' immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.


Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.


Art. 23

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Comma 1

Sospensione del procedimento penale

Comma 2

Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3.


Nel caso previsto dall'art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'art. 22, comma 2, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.


La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articolo 321 e seguenti del codice di procedura penale.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 15/03/1995, n. 62 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 24

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Comma 1

Estinzione del reato

Comma 2

La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2.


Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.


L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalita' diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutate ai fini dell'applicazione dell'art. 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.


Art. 25

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Comma 1

Norme di coordinamento e transitorie

Comma 2

Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.


Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 21/02/1995, n. 43 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Comma 3

Capo III - SANZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE DEL LAVORO

Art. 26

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Comma 1

Sanzioni penali

Comma 2

Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole: "con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".


Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole: "a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".


Nel primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle parole: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni".


Nel primo comma dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".


Nell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 322
, le parole: "con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni".


Nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 322
, le parole: "con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni".


Nell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 323
, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila".


Nel primo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, le parole: "con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a quindici giorni con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila".


Nel primo comma dell'art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni".


Nell'art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9
aprile 1959, n. 128
, le parole: "con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni".


Nel primo comma dell'art. 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, le parole: "con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni".


Nel primo comma dell'art. 13 della legge 19 luglio 1961, n.
706
, le parole: "con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni".


Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole: "con un'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni".


Il secondo comma dell'art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e' sostituito dal seguente:
"L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 e'
punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.".


Nell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979, n. 886
, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quarantamilioni a lire quattrocentomilioni".


Nell'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979, n. 886
, le parole: "con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire centomilioni".


Nell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979, n. 886
, le parole: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattromilioni a lire quarantamilioni".


Nell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979, n. 886
, le parole: "con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire ottomilioni".


Nell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1979, n. 886
, le parole: "con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilioni".


Art. 27

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Comma 1

Altre sanzioni penali

Comma 2

Nell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524, le parole: "con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione".


Nel comma 4 dell'art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole: "con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni".


Nel comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, le parole: "con l'ammenda da lire quindicimilioni a lire quarantamilioni" sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quarantamilioni".


Art. 28

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Comma 1

Rifiuto di fornire notizie

Comma 3

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.