L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e' sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della regione e delle province autonome si esercita esclusivamente sui regolamenti di cui agli articoli 44, punto 1), e 54, punti 1) e 2), dello statuto, nonche' sugli atti costituenti adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.".
E' abrogato l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305.