Finalita' e ambito di applicazione
Il Ministero della salute, tramite gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, organizza e coordina i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625, per verificare, secondo modalita' a campione e non discriminatorie, la conformita' alla normativa dell'Unione europea degli animali, ivi comprese le disposizioni in materia di benessere animale, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale provenienti da altri Stati membri.
Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625.
Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, il Ministero della salute, avvalendosi degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, svolge il compito di organo di collegamento responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri relativamente alle materie disciplinate dal presente decreto, in conformita' alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 1 evidenzino che gli animali o le merci non sono conformi alle normative dell'Unione europea al punto da costituire, ai sensi dell'articolo 106 del regolamento (UE) 2017/625, un rischio sanitario per l'uomo, gli animali o per il benessere degli animali o una violazione ripetuta o possibile grave violazione di tali normative, il Ministero della salute informa senza ritardo le autorita' competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire a tali autorita' competenti di intraprendere opportune indagini.