DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli a

Numero 23 Anno 2021 GU 04.03.2021 Codice 21G00026

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;23

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione


Il Ministero della salute, tramite gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, organizza e coordina i controlli di cui al regolamento (UE) 2017/625, per verificare, secondo modalita' a campione e non discriminatorie, la conformita' alla normativa dell'Unione europea degli animali, ivi comprese le disposizioni in materia di benessere animale, del materiale germinale, dei prodotti di origine animale, dei sottoprodotti e dei prodotti derivati di origine animale provenienti da altri Stati membri.


Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625.


Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, il Ministero della salute, avvalendosi degli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, svolge il compito di organo di collegamento responsabile di agevolare lo scambio di comunicazioni tra le autorita' competenti degli Stati membri relativamente alle materie disciplinate dal presente decreto, in conformita' alle norme sull'assistenza amministrativa contenute negli articoli da 102 a 108 del regolamento (UE) 2017/625. Nel caso in cui i controlli di cui al comma 1 evidenzino che gli animali o le merci non sono conformi alle normative dell'Unione europea al punto da costituire, ai sensi dell'articolo 106 del regolamento (UE) 2017/625, un rischio sanitario per l'uomo, gli animali o per il benessere degli animali o una violazione ripetuta o possibile grave violazione di tali normative, il Ministero della salute informa senza ritardo le autorita' competenti dello Stato membro di spedizione e di ogni altro Stato membro interessato al fine di consentire a tali autorita' competenti di intraprendere opportune indagini.


Art. 2

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Comma 1

Organizzazione dei controlli

Comma 2

La segnalazione di cui al comma 1, lettera b), e' effettuata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria competente per materia e territorio e all'ufficio veterinario per gli adempimenti comunitari competente per territorio nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per l'arrivo delle partite di merci.


Art. 3

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Comma 1

Controlli nel luogo di destinazione

Comma 2

Ferme restando le competenze delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari programmano, di concerto con le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i controlli sugli animali e sulle merci di cui all'articolo 1, comma 1, avvalendosi, per la loro esecuzione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio.


Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se in occasione di un controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto viene rilevata la non conformita' della partita alla normativa dell'Unione europea nel settore relativo agli animali e alle merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati membri, adottano le disposizioni di cui agli articoli 137 e 138 del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili, avvalendosi, per la loro applicazione, dei servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per territorio.


Nel caso di campionamenti, analisi, prove o diagnosi su animali e merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti da altri Stati membri, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari e i servizi veterinari delle aziende sanitarie competenti per materia e territorio, applicano quanto disposto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.


Qualora il controllo effettuato nel luogo di destinazione o durante il trasporto degli animali e delle merci di cui all'articolo 1, comma 1, provenienti dagli altri Stati membri, evidenzi una non conformita' concernente errori meramente formali del certificato o dei documenti che non incidono sullo stato sanitario della partita, prima di ricorrere alla sua rispedizione, gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari possono consentire all'operatore dello Stato membro che ha spedito gli animali o le merci un periodo di tempo per la regolarizzazione non inferiore a trenta giorni.


Gli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari, se a seguito dei controlli su animali e merci di cui all'articolo 1, comma 1, effettuati ai sensi del presente decreto, viene rilevato un rischio per la salute pubblica o per la sanita' animale o un sospetto di non conformita', dispongono l'applicazione, da parte dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria competente per territorio, delle disposizioni di cui agli articoli 137, paragrafo 3, lettere a) e b), e 138 del regolamento (UE) 2017/625, in quanto applicabili.


I costi sostenuti in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 138 del regolamento 2017/625, sono a carico dell'operatore di cui all'articolo 2, comma 1, primo destinatario materiale degli animali e delle merci.


Art. 4

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Comma 1

Sanzioni

Comma 2

L'operatore che non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 726 euro a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato.


L'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro per ogni singolo obbligo violato.


Art. 5

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 6

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Con decreto del Ministro della salute possono essere definite procedure tecniche per l'attuazione dei controlli di cui all'articolo 3.


Art. 7

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.