E' esonerato dall'imposta addizionale, istituita dal decreto legislativo 25 novembre 1947, n. 1286, lo zucchero assegnato, entro il 30 giugno 1948, oltre la razione prevista, per i normali consumatori, ai produttori di bietole zuccherine a norma del decreto Ministeriale 13 settembre 1947, ed agli addetti agli zuccherifici, entro il limite massimo di novantacinquemila quintali.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.