DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato. (22G00165)

Numero 157 Anno 2022 GU 22.10.2022 Codice 22G00165

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-12;157

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - Disposizioni generali Capo I Ambito di applicazione

Art. 1

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Comma 1

Oggetto e finalita'


Le disposizioni del presente decreto sono adottate al fine di adeguare la normativa nazionale a quanto disposto dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformita' dei prodotti, soggetti alla normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I del medesimo regolamento, in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 2022, n. 118.


Comma 2

Capo II - Sistema di vigilanza e conformità dei prodotti

Art. 3

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Comma 1

Autorita' di vigilanza del mercato


Le autorita' di vigilanza del mercato svolgono le relative funzioni, ai sensi dell'articolo 3, numero 4, del regolamento, con i poteri di cui al capo V del medesimo regolamento e svolgono i controlli previsti dalla normativa armonizzata dell'Unione europea nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, le autorita' incaricate del controllo di cui all'articolo 4 e gli altri enti ai quali e' demandato lo svolgimento delle attivita' di vigilanza. Restano ferme le attribuzioni delle autorita' di pubblica sicurezza, quali autorita' di controllo del mercato in materia di esplosivi per uso civile e articoli pirotecnici.


Le autorita' di vigilanza del mercato cooperano al fine dello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza, anche mediante lo scambio di informazioni, elementi o dati in proprio possesso.


I siti internet delle autorita' di vigilanza forniscono agli operatori e utilizzatori finali, senza ulteriori oneri e in un'apposita sezione facilmente individuabile, l'accesso relativo alle informazioni relative ai prodotti, alle procedure e alle normative applicabili. Sono fatte salve le disposizioni in materia di pubblica sicurezza.


Art. 4

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Comma 1

Autorita' incaricate del controllo dei prodotti
che entrano nel mercato dell'Unione europea


L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza sono designate, ai sensi dell'articolo 25 del regolamento, quali autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea.


Le autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea effettuano i controlli sulla base di un'analisi dei rischi conformemente agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 e, se del caso, sulla base dell'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento. Quando le autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea abbiano motivo di ritenere che i prodotti provenienti da un paese terzo non sono conformi al diritto dell'Unione applicabile o comportano un rischio, coordinandosi tra loro, informano immediatamente l'autorita' di vigilanza competente ai sensi della specifica normativa di armonizzazione, come individuata dagli allegati al presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Ufficio unico di collegamento

Comma 2

Il Ministero dello sviluppo economico e' designato quale ufficio unico di collegamento ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento.


L'ufficio unico di collegamento rappresenta la posizione coordinata delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e provvede a comunicare le strategie nazionali di vigilanza adottate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento attraverso il sistema di informazione e comunicazione definito ai sensi dell'articolo 34 del regolamento.


Per la redazione e gli aggiornamenti periodici della strategia nazionale di vigilanza del mercato di cui al comma 2, nonche' per la definizione dei criteri di coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 106 del Codice del consumo, l'ufficio unico di collegamento convoca appositi tavoli tecnici di coordinamento fra le autorita' di vigilanza del mercato congiuntamente alle autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea e di pubblica sicurezza competenti in materia di vigilanza del mercato.


L'ufficio unico di collegamento raccoglie le richieste provenienti dalle autorita' di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri, secondo quanto stabilito dal Capo VI del regolamento e partecipa alla rete dell'Unione per la conformita' dei prodotti, ai sensi degli articoli 29, 30 e 31 del regolamento. L'ufficio unico di collegamento formula, altresi', le richieste alle autorita' di vigilanza del mercato di diversi Stati membri secondo le modalita' previste dal Capo VI del regolamento.


L'ufficio unico di collegamento inserisce nel sistema di informazione e comunicazione le informazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento.


L'ufficio unico di collegamento effettua le verifiche funzionali al corretto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento. L'ufficio unico di collegamento verifica altresi' l'esatto adempimento degli obblighi di formazione delle autorita' di cui al comma 2, anche relativi all'utilizzo del sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 6.


Le autorita' di vigilanza del mercato comunicano all'ufficio unico di collegamento l'articolazione dei propri uffici territoriali e i laboratori di cui all'articolo 8, ai fini dell'attivita' di cui al comma 6.


In caso di conflitti di competenza tra autorita' di vigilanza del mercato, l'ufficio unico di collegamento convoca un apposito tavolo tecnico di coordinamento tra le amministrazioni interessate per favorire la risoluzione del conflitto in riferimento a singoli casi o alla categoria di prodotti oggetto di vigilanza. Qualora nell'ambito del tavolo tecnico di cui al primo periodo non sia raggiunta una posizione comune, l'ufficio unico di collegamento provvede a inoltrare la posizione assunta dalle autorita' di vigilanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le determinazioni di competenza.


Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2 e' assegnato alla competente struttura del Ministero dello sviluppo economico, entro il limite di dieci unita', un contingente di personale non dirigenziale dotato delle necessarie competenze ed esperienze, proveniente dalle autorita' di vigilanza o comunque dalle amministrazioni centrali competenti per le attivita' di vigilanza e controllo delle normative armonizzate di cui al regolamento, in posizione di comando ai sensi delle disposizioni vigenti e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.


Comma 3

Titolo II - Meccanismi di comunicazione, coordinamento e cooperazione tra le autorità di vigilanza e con le autorità incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea

Art. 6

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Comma 1

Sistema di informazione e comunicazione

Comma 2

Le autorita' di vigilanza del mercato utilizzano il sistema di informazione e comunicazione di cui all'articolo 34 del regolamento relativamente all'espletamento delle attivita' di vigilanza sui prodotti di competenza.


Le autorita' di vigilanza trasmettono all'ufficio unico di collegamento le informazioni, gli elementi o i dati in proprio possesso funzionali alla trasmissione delle informazioni di competenza dell'ufficio unico di collegamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5.


Art. 7

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Comma 1

Digitalizzazione e aggiornamento delle procedure di controllo, di vigilanza, di analisi e test e di raccolta dei dati

Comma 2

Le autorita' di vigilanza del mercato e le autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea implementano, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto procedure digitalizzate di controllo e di vigilanza sui prodotti e di raccolta ed elaborazione dei relativi dati, ivi compresi sistemi di intelligenza artificiale per il tracciamento di prodotti pericolosi e illeciti e per l'analisi dei rischi presentati dai prodotti, al fine di migliorare le tecniche operative e semplificare le procedure e per individuare tendenze e rischi nel mercato unico, anche ai fini della cooperazione nell'ambito della rete di cui all'articolo 29 del regolamento.


Entro il medesimo termine di cui al comma 1, le autorita' di cui al comma 1 verificano e aggiornano, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e sulla base della valutazione del rischio, le procedure di analisi e test per ogni categoria di prodotto, riducendo le duplicazioni e sovrapposizioni relative a categorie omogenee di prodotti.


Art. 8

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Comma 1

Laboratori di prova

Comma 2

Le autorita' di vigilanza del mercato, ciascuna per il proprio ambito di competenza, anche al fine di verificare le capacita' di prova per categorie specifiche di prodotti e per rischi specifici connessi a una categoria di prodotti, effettuano la ricognizione degli impianti e dei laboratori di prova esistenti e accreditati, conformemente al regolamento (CE) n. 765/2008 e in linea con le finalita' di cui all'articolo 21 del regolamento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Entro i successivi quarantacinque giorni dalla conclusione dell'attivita' di ricognizione di cui al comma 1, e comunque entro il 31 dicembre 2022, e in base alle risultanze della stessa, ciascuna autorita' di vigilanza, nell'ambito della propria competenza, provvede a individuare ulteriori laboratori a cui demandare le attivita' di prova non attualmente svolte dai laboratori gia' esistenti su determinate categorie di prodotti o per determinati rischi relativi a singole categorie di prodotti.


I laboratori svolgono le attivita' di prova richieste dalle autorita' di vigilanza del mercato mediante prove fisiche e accertamenti tecnici, anche mediante il ricorso a strumenti digitali, su specifici campioni di prodotti, inclusi quelli venduti online o tramite altri canali di vendita a distanza.


Nei casi in cui, per le caratteristiche dei prodotti, sia possibile lo svolgimento di accertamenti in forma congiunta, i laboratori svolgono le attivita' tecniche di rispettiva competenza in maniera coordinata, su indicazione dell'autorita' di vigilanza.


Art. 9

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Comma 1

Sorveglianza sui prodotti rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio

Comma 2

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco puo' stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con altre pubbliche amministrazioni convenzioni per l'affidamento di campagne di vigilanza su prodotti di interesse prevalente, rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio, e per lo sviluppo delle strutture di prova dei vigili del fuoco.


Art. 10

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Comma 1

Recupero dei costi delle attivita' di vigilanza


Le autorita' di vigilanza del mercato, nei rispettivi ambiti di competenza, provvedono al recupero, dall'operatore interessato, della totalita' dei costi delle attivita' di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non conformi.


Tra i costi di cui al comma 1 sono compresi quelli per la realizzazione di prove, i costi per l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 28, paragrafi 1 e 2, del regolamento, e i costi di magazzinaggio e delle attivita' inerenti ai prodotti risultati non conformi e oggetto di misure correttive prima della loro immissione sul mercato.


Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza del mercato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti i parametri per il calcolo dei costi di cui al comma 1 tenuto conto di quanto previsto dal comma 2.


Le risorse derivanti dal recupero dei costi di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'operatore interessato, per la successiva riassegnazione alla spesa delle autorita' di vigilanza del mercato che hanno sostenuto i predetti costi, per essere destinate alle medesime finalita' di vigilanza. Per le autorita' di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorita'.


Comma 2

Titolo III - Sanzioni

Art. 11

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Comma 1

Sistema sanzionatorio

Comma 2

L'attivita' di accertamento, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, e' esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorita' di vigilanza.


Alla irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo provvedono le autorita' di vigilanza.


Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla spesa nella misura del 40 per cento da destinare a ciascuna delle autorita' di vigilanza e delle autorita' incaricate del controllo che abbiano irrogato le sanzioni, per essere utilizzate per il miglioramento dell'attivita' di vigilanza del mercato e, nella misura del 10 per cento, al Ministero dello sviluppo economico in qualita' di ufficio unico di collegamento, per essere destinate alle medesime finalita'. Per le autorita' di vigilanza non amministrazioni centrali, la riassegnazione avviene in capo all'amministrazione centrale titolare delle attivita' di indirizzo, vigilanza e controllo per il successivo trasferimento alle medesime autorita'.


Comma 3

Titolo IV - Disposizioni finali

Art. 12

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Per lo svolgimento delle attivita' di cui agli articoli 7 e 8 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo per gli anni 2022 e 2023 con dotazione pari a 1 milione di euro per il 2022 e 9 milioni di euro per il 2023, di cui possono avvalersi le autorita' di vigilanza previo riparto adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 13

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.