DECRETO LEGISLATIVO

Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori.

Numero 284 Anno 2005 GU 09.01.2006 Codice 005G0309

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;284

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Finalita'

Comma 2

Il presente decreto legislativo ha per oggetto il riordino delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32, sulla base dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, comma 1, e dei principi e criteri specifici di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 32 del 2005.


Comma 3

Titolo I - CONSULTA

Art. 3

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Comma 1

Denominazione e sede

Comma 2

La Consulta generale per l'autotrasporto assume la denominazione di Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica.


La Consulta ha sede presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, ed opera alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in posizione di autonomia contabile e finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 8.


Art. 5

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Comma 1

Composizione

Comma 2

I componenti di cui alle lettere da b) a m) sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.


Oltre a quelli elencati nel comma 1, possono fare parte della Consulta i rappresentanti delle parti economiche e sociali che ne facciano richiesta motivata, previo parere favorevole del Comitato esecutivo di cui all'articolo 6.


Il Presidente della Consulta puo' invitare ai propri lavori, senza diritto di voto, esponenti di altri soggetti istituzionali o di categoria, nonche' esperti di specifici settori connessi con l'attivita' della Consulta stessa, per l'esame e l'approfondimento di particolari problematiche.


Art. 6

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Comma 1

Organi

Comma 2

I componenti degli organi della Consulta durano in carica tre anni e possono essere confermati.


I componenti degli organi della Consulta possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.


Il Presidente ha la rappresentanza della Consulta verso l'esterno.


L'Assemblea generale e' l'organo deliberativo della Consulta e si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno.


Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente e svolge i compiti ad esso delegati dall'Assemblea generale, per il conseguimento delle finalita' assegnate alla Consulta.


Il Segretario generale e' l'organo esecutivo della Consulta, collabora con il Presidente nella definizione dei programmi di attivita' ed e' responsabile della gestione amministrativa e contabile della Consulta stessa.


Il Comitato scientifico fornisce il supporto di studio e di approfondimento alle attivita' ed alle iniziative della Consulta, con particolare riguardo a quelle inerenti il Piano nazionale della logistica, le indagini sulle politiche di investimento e sui costi dei servizi, il sostegno alle imprese.


L'Ufficio di presidenza si riunisce su convocazione del Presidente e definisce le linee di azione della Consulta, anche con riferimento ai rapporti con le autorita' istituzionali.


L'Osservatorio sulle attivita' di autotrasporto svolge funzioni di monitoraggio sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della circolazione e di sicurezza sociale, e provvede all'aggiornamento degli usi e consuetudini di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6), della legge 1° marzo 2005, n. 32.


Il Segretario generale ed il Presidente del Comitato scientifico partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea generale e del Comitato esecutivo.


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201))


Il Presidente della Consulta, sentito l'Ufficio di Presidenza, puo' istituire commissioni per la trattazione di specifiche materie, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'Assemblea.


Art. 7

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Comma 1

Organizzazione e funzionamento

Comma 2

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di' concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, e' stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento della Consulta e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali (( . . . )). ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201)).


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni contabili

Comma 2

Alle spese connesse all'attivita' ed al funzionamento della Consulta si provvede nei limiti delle risorse autorizzate dall'articolo 17, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, e' disciplinata la gestione autonoma, da parte della Consulta, delle spese occorrenti per il proprio funzionamento.


Con lo stesso regolamento di cui al comma 2, sono stabiliti i gettoni di presenza per le riunioni degli organi della Consulta, i rimborsi delle spese ed ogni altra indennita', che sono corrisposti nell'ambito delle risorse di cui al comma 1.


Comma 3

Titolo II - COMITATO CENTRALE

Art. 9

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Comma 1

Attribuzioni

Comma 2

Il Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori opera in posizione di autonomia contabile e finanziaria, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 10

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Comma 1

Composizione

Comma 2

Per ogni membro effettivo e' nominato un supplente.


I componenti del Comitato centrale durano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono essere sostituiti nel corso del mandato, su richiesta delle Amministrazioni o delle organizzazioni che li hanno designati.


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AGGIORNAMENTO (3)


La L. 24 dicembre 2012, n. 228, nel modificare l'art. 12, comma 84, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 388) che le presenti modifiche entrano in vigore il 30 giugno 2013.


Art. 11

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201))


Art. 12

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Comma 1

Organizzazione e funzionamento

Comma 2

Con il regolamento di cui all'articolo 7, comma 2, e' stabilita la dotazione di personale necessaria per il funzionamento del Comitato centrale e sono dettate le connesse disposizioni organizzative per gli organi centrali e periferici, anche tenuto conto del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 1° marzo 2005, n. 32. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 23 OTTOBRE 2008, N. 162, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201)).


Art. 13

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Comma 1

Disposizioni contabili

Comma 2

Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono emanate le disposizioni modificative del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, ivi comprese quelle relative ai gettoni di presenza, ai rimborsi delle spese e ad ogni altra indennita', che sono corrisposti nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili.


Art. 14

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Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Sono comunque abrogate le disposizioni incompatibili con la disciplina del presente decreto legislativo.


Art. 15

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Comma 1

Disposizione transitoria

Comma 2

Il mandato dei componenti della Consulta e del Comitato centrale e' prorogato fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7, 8 e 13.


Art. 16

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Comma 1

Disposizione finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.