Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, di seguito denominato «regolamento».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Emissione degli ordini di rimozione
Comma 2
L'autorita' competente a emettere un ordine di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, quando i contenuti terroristici di cui all'articolo 2, punto 7) del regolamento sono riconducibili a un delitto con finalita' di terrorismo, e' l'ufficio del pubblico ministero competente in base alle disposizioni del codice di procedura penale. Fuori dei casi di cui al primo periodo, l'ordine di rimozione e' emesso dall'ufficio del pubblico ministero del tribunale del capoluogo del distretto che ha acquisito per primo la notizia relativa alla presenza sulle reti di telecomunicazioni disponibili al pubblico di contenuti terroristici.
I procuratori della Repubblica degli uffici distrettuali, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano tra il personale addetto alle sezioni di polizia giudiziaria il punto di contatto di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento e assumono le iniziative necessarie ad assicurare adeguata pubblicita' alle informazioni ad esso relative.
Nell'assolvimento dei propri compiti, il punto di contatto puo' avvalersi del supporto tecnico dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione.
Il pubblico ministero informa immediatamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia di cui al comma 1.
Ai fini della emissione dell'ordine di rimozione, il pubblico ministero acquisisce ogni necessario elemento informativo e valutativo, anche presso il C.A.S.A.
Il pubblico ministero puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione dell'ordine di rimozione quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui al comma 1.
L'ordine di rimozione e' adottato con decreto motivato ed e' portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, e' disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.
Prima di adottare i decreti indicati ai commi 5 e 6, il pubblico ministero informa il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.
Ferma l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, in caso di mancato adempimento, si dispone l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.
I prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto l'ordine di rimozione e i fornitori dei contenuti che, in conseguenza dell'ordine, sono stati rimossi o resi inaccessibili, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, possono presentare opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio a norma dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nondimeno, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza e' ammesso unicamente per violazione di legge.
Art. 4
#Comma 1
Esame degli ordini di rimozione transfrontalieri
Comma 2
L'autorita' competente a esaminare un ordine di rimozione transfrontaliero trasmesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e ad assumere le decisioni motivate di cui ai paragrafi 3 e 4 del medesimo articolo 4, e' il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting risiede o e' stabilito. Il giudice dispone che copia dell'ordine di rimozione transfrontaliero sia trasmesso al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo immediatamente e, comunque, prima di assumere le decisioni indicate al primo periodo.
Le decisioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento sono assunte, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato. Nel caso previsto dall'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, avverso il decreto il prestatore di servizi di hosting e il fornitore di contenuti che hanno presentato la richiesta di esame dell'ordine di rimozione possono proporre ricorso per cassazione unicamente per violazione di legge. Il ricorso e' proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal deposito del decreto.
Art. 5
#Comma 1
Prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici
Comma 2
L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione e' l'autorita' competente a emettere la decisione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, a sorvegliare l'attuazione delle misure specifiche adottate dai prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici e a emettere le ulteriori decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5.
Le decisioni assunte dall'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento, nonche' le decisioni di cui ai paragrafi 6 e 7 del medesimo articolo 5, possono essere impugnate dal prestatore di servizi di hosting innanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica.
Art. 6
#Comma 1
Sanzioni amministrative
Comma 2
All'irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo provvedono ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 gli Ispettorati territoriali della competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del made in Italy, a seguito delle comunicazioni da parte dell'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione, che accerta e contesta le violazioni. Il rapporto di accertamento e di contestazione delle violazioni e' presentato al Ministero delle imprese e del made in Italy, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge n. 689 del 1981. La reiterazione delle violazioni, di cui all'articolo 8-bis della legge n. 689 del 1981, opera anche nel caso di pagamento in misura ridotta.
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al presente articolo, sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, in egual misura, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero dell'interno e al Ministero delle imprese e del made in Italy, ai fini dell'integrazione delle risorse gia' destinate a legislazione vigente all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
L'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione coopera con il Ministero delle Imprese e del made in Italy, per gli aspetti relativi ai precedenti commi, sulla base di una convenzione operativa sottoscritta tra il Ministero dell'Interno e il Ministero delle imprese e del made in Italy entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
Art. 7
#Comma 1
Sanzioni penali
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, quando l'omissione di cui al comma 2, lettera a), e' sistematica o persistente, il prestatore di servizi di hosting e il rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 250.000 sino ad euro 1.000.000 o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 4 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di hosting nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente all'accertamento della violazione.
Nei casi di cui al comma 1, quando il prestatore di servizi di hosting, nei quindici giorni successivi all'accertamento e alla contestazione delle violazioni, non provvede agli adempimenti omessi, l'autorita' giudiziaria puo' disporre l'interdizione dell'accesso al dominio internet nelle forme e con le modalita' di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale.
Le sanzioni previste dal presente articolo non si applicano al rappresentante legale di cui all'articolo 17 del regolamento che, entro quindici giorni dalla sua designazione, comunica all'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione e alla competente Direzione Generale del Ministero delle imprese e del Made in Italy di non disporre dei poteri e delle risorse necessari al corretto e integrale adempimento dei suoi compiti ai sensi del medesimo articolo 17.
Art. 8
#Comma 1
Abrogazioni
Comma 2
All'articolo 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, il comma 4 e' abrogato.
Art. 9
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'adempimento delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.