DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 257/2001 - Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizza

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizza

Numero 257 Anno 2001 GU 04.07.2001 Codice 001G0313

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-05-09;257

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 10-octies e' inserito il seguente:
"Art. 10-novies (Disposizioni particolari per taluni tipi di prodotti). - 1. In applicazione dei principi generali di cui agli articoli 2 e 115-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, e sulla base delle eventuali segnalazioni della sezione speciale della commissione tecnica di cui all'articolo 10-septies, nonche' degli organismi della pubblica amministrazione interessati all'applicazione del presente capo, possono essere disposte particolari limitazioni, o la soggezione ai divieti di cui all'articolo 98, comma 1, per le attivita' volte a mettere in circolazione, produrre, importare, impiegare, manipolare o comunque detenere, quando tali attivita' sono svolte a fini commerciali, tipi di prodotti o singoli prodotti che contengano materie radioattive naturali derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettere c) e d).".


L'articolo 24 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24 (Comunicazione preventiva di cessazione di pratica). - 1.
Chiunque intenda cessare una pratica soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 22 deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima della prevista cessazione, alle amministrazioni competenti a ricevere la comunicazione di cui allo stesso articolo 22.
2. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, sono fissate le condizioni e le modalita' per la comunicazione di cui al comma 1.".


All'articolo 4, comma 3, lettera m), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "Se il prodotto dei fattori di modifica e' uguale a 1; 1 Sv = 1 J kg elevato a -1" sono sostituite dalle seguenti: "Le dimensioni del sievert sono J kg elevato a -1".


Art. 2

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Comma 1

Nell'articolo 68-bis, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "classificazione del lavoratore in categoria A sono sostituite dalle seguenti: "classificazione del lavoratore come esposto".
2. Nell'articolo 81, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole "all'Ispettorato medico centrale" sono sostituite dalle seguenti: "all'ISPESL".
3. Nell'articolo 115-ter, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "Nel caso in cui lavoratori o individui" sono sostituite dalle seguenti: "Nel caso in cui individui".


Art. 3

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Comma 1

Nell'articolo 143 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "di cui ai capi IV e VIII" sono sostituite dalle parole: "di cui ai capi III-bis, IV e VIII".


Nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo l'articolo 144 e' inserito il seguente:
"Art. 144-bis (Particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche). - 1. Ferme restando le disposizioni di esonero di cui all'articolo 22 le comunicazioni di detenzione effettuate, ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, precedentemente alla data di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo articolo 22, sono considerate, a tutti gli effetti, come comunicazione preventiva di pratiche di cui allo stesso articolo 22.
2. Le amministrazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, del presente decreto si comunicano vicendevolmente, su richiesta, le informazioni in loro possesso concernenti le comunicazioni di detenzione di cui all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.
3. Le amministazioni e gli organismi di cui all'articolo 22, comma 1, non sono tenuti alla comunicazione preventiva di cui allo stesso articolo per quanto concerne le sorgenti di taratura per la strumentazione di radioprotezione impiegata nell'ambito delle proprie attivita'.".


Nell'articolo 146, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, dopo le parole: "precedentemente vigenti" sono inserite le seguenti: "ivi incluse quelle dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,".


L'articolo 146, comma 3-quater del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e' sostituito dal seguente:
"3-quater. Coloro che al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 27 esercitano le pratiche di cui all'articolo 115-ter, comma 1, devono inviare, entro centottanta giorni da tale data, alle autorita' di cui all'articolo 115-quater, comma 1, le valutazioni di cui all'articolo 115-ter stesso. Restano ferme le particolari disposizioni, di cui al comma 4 dello stesso articolo 115-ter, per le installazioni soggette a nulla osta all'impiego di categoria B di cui all'articolo 29, anche nel caso in cui, ai sensi delle norme precedentemente vigenti, tali installazioni fossero soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860.".


Art. 4

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Comma 1

Nell'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, il paragrafo 1.1 e' sostituito dal seguente:
"1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione della attivita' lavorativa svolta per conto del datore di lavoro, sono suscettibili di superare in un anno solare uno o piu' dei seguenti valori:
a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla superficie esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi, caviglie.".


Nel punto 6.1 del paragrafo 6 dell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le parole: "comunicazioni previste nel presente allegato si utilizzano" sono sostituite dalle seguenti: "comunicazioni previste nel presente allegato da parte delle agenzie regionali e delle province autonome di cui all'articolo 22, comma 1, nonche' da parte dei soggetti di cui all'articolo 18 del presente decreto, si utilizzano.".


Art. 5

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Comma 1

Nell'allegato I-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 4, lettera c), le parole: "e' fissato in termini in 0,3 mSv/anno" sono sostituite dalle seguenti: "e' fissato in 0,3 mSv/anno".


Nell'allegato VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 2.8, lettera a), leparole: "a seguito del consumo dell'impiego dei beni di consumo;" sono sostituite dalle seguenti: "a seguito dell'impiego dei beni di consumo;".


Nella tabella I-1 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, le righe:


Parte di provvedimento in formato grafico



Art. 6

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Comma 1

Nella Tabella IV-1 dell'Allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:


Parte di provvedimento in formato grafico



Nella Tabella IV-3 dell'Allegato IV del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:


Parte di provvedimento in formato grafico



Nell'Allegato X del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, nel paragrafo 3.3, le parole: "termini e con le modalita' definiti al punto 2.1" sono sostituite dalle seguenti: "termini e con le modalita' definiti al punto 3.1".


Art. 7

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Comma 1

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.