Coloro che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato, per un periodo di almeno tre mesi, ad operazioni della guerra di liberazione, nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane od alleate ("Maiella", "Modena", "Patrioti Apuani", "Pippo", "Ravenna", "Tigre"), sono equiparati, a tutti gli effetti, ai combattenti della guerra di liberazione impiegati in azioni di guerra.
La equiparazione di cui al comma precedente ha luogo anche per i componenti delle formazioni che, nelle condizioni ivi previste, abbiano partecipato alla guerra di liberazione in territorio estero, sempreche' tale partecipazione risulti attestata dai Comandi delle Forze armate al seguito delle quali le formazioni stesse operarono.
Il periodo minimo di tre mesi, previsto nel primo comma, non e' richiesto per i caduti, i mutilati e gli invalidi contemplati nel successivo art. 2, nonche' per coloro che, facendo parte di dette formazioni, siano stati decorati al valor militare o feriti in combattimento.
La equiparazione di cui ai precedenti comma non ha effetto ai fini dell'adempimento degli obblighi di leva.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Coloro che, trovandosi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, siano caduti nella guerra di liberazione sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai militari caduti in combattimento.
Coloro che, trovandosi nelle condizioni indicate nell'articolo precedente, siano restati mutilati od invalidi sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai mutilati ed agli invalidi di guerra.
Art. 3
#Comma 1
Per l'accertamento delle condizioni previste nei precedenti articoli e' costituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione composta:
di un presidente scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
di tre ufficiali in servizio permanente effettivo di grado non inferiore a quello di tenente colonnello o corrispondente, appartenenti, rispettivamente, all'Esercito, alla Marina militare ed all'Aeronautica e designati dal Ministro per la difesa;
di due rappresentanti, di ciascuna delle seguenti formazioni non regolari: "Maiella", "Modena", "Patrioti Apuani", "Pippo", "Ravenna", "Tigre".
La Commissione e' nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la difesa.
Ai lavori della Commissione partecipano, di volta in volta, rappresentanti delle sole formazioni da prendere in esame per l'accertamento delle condizioni previste nei precedenti articoli.
Qualora l'accertamento di dette condizioni riguardi persone aventi una delle qualifiche indicate nel decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945 n. 518, ai lavori della Commissione puo' essere invitato a partecipare, con voto consultivo, un rappresentate dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia.
Art. 4
#Comma 1
La Commissione ha un segretario scelto tra i suoi membri ed un ufficio di segreteria costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
All'ufficio di segreteria possono essere addetti dipendenti civili e militari, dello Stato distaccati dalle rispettive Amministrazioni.
Art. 5
#Comma 1
Le domande per l'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
Per coloro che nelle formazioni indicate all'art. 1 abbiano assolto incarichi di comando o di servizio, il trattamento economico e' commisurato ai gradi dei militari aventi corrispondenti funzioni nelle formazioni dei reparti organici dei gruppi di combattimento dell'esercito che operarono durante la guerra di liberazione.
Detto trattamento non puo' essere superiore a quello inerente al grado di tenente colonnello.
Negli altri casi, il trattamento economico e' commisurato al grado di soldato.
Per gli appartenenti alle Forze armate e' fatto salvo, in ogni caso, il trattamento piu' favorevole.
Il grado militare cui deve essere commisurato il trattamento economico e' stabilito dalla Commissione prevista dall'art. 3.
Art. 7
#Comma 1
Il trattamento di pensione di guerra in favore degli appartenenti alle formazioni indicate nell'art. 1 o delle loro famiglie e' liquidato con le modalita' stabilite dal decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 372.
La liquidazione avviene sulla base dei gradi militari cui, ai sensi del precedente articolo, e' commisurato il trattamento economico.
Per gli appartenenti alle Forze armate, anche se in congedo, il trattamento di pensione di guerra e' liquidato, se risulti piu' favorevole, sulla base del grado militare che essi rivestivano all'8 settembre 1943.
Le domande per la liquidazione del trattamento di pensione di guerra devono essere presentate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le pensioni indirette, ove la morte avvenga posteriormente, il termine decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile del Comune dell'ultimo domicilio; ove si tratti di scomparsi, il termine stesso decorre dalla data in cui l'irreperibilita' e' constatata ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
Chi lascia trascorrere piu' di un anno dalla data suddetta, senza presentare la domanda, non e' ammesso a godere della pensione o dell'assegno che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Art. 8
#Comma 1
Art 8.
Per la liquidazione delle competenze indicate nell'articolo 6 e che eventualmente non siano state, in tutto ed in parte, gia' corrisposte, gli interessati dovranno esibire l'attestato rilasciato dalla Commissione di cui all'art. 3 e fornire tutte le indicazioni per i necessari accertamenti di ufficio.
Ai fini della predetta liquidazione si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1946, n. 93.
Art. 9
#Comma 1
Per i caduti nella guerra di liberazione contemplati dall'art. 2, l'accertamento di tale qualita' e' fatto in domanda degli eredi, ai quali spettano le competenze indicate negli articoli precedenti.
Art. 10
#Comma 1
Le competenti Amministrazioni provvedono a regolare la posizione matricolare dei componenti delle formazioni di cui al presente decreto, in dipendenza della disposizione del primo comma dell'art. 1.
Art. 11
#Comma 1
Le disposizioni del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 304, concernente il riconoscimento dei gradi militari ai partigiani combattenti, sono estese a favore di coloro che abbiano tenuto il comando effettivo della formazioni indicate nell'art. 1 ed abbiano fatto parte dei rispettivi comandi.
Il riconoscimento del grado militare nella categoria del congedo puo' essere richiesto per il medesimo grado cui sia stato commisurato il trattamento economico secondo le disposizioni dell'art. 6.
Per gli appartenenti alle Forze armate, il riconoscimento dei gradi militari ha luogo nelle Armi, nei Corpi o nei Servizi delle Forze armate di provenienza. Per coloro che non appartengono alle Forze armate, detto riconoscimento ha luogo nell'Esercito.
Art. 12
#Comma 1
Il parere previsto dal primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1946, n. 304, e' espresso dalla Commissione di cui all'art. 3 del presente decreto.
Il riconoscimento dei gradi militari e' effettuato da una Commissione nominata dal Ministro per la difesa e composta:
di un ufficiale generale in servizio permanente effettivo, con funzioni di presidente;
di un colonnello dell'Esercito, di un colonnello dell'Aeronautica e di un ufficiale di grado corrispondente della Marina militare;
di due rappresentanti di ciascuna delle formazioni indicate nell'art. 3.
Ai lavori della Commissione intervengono, di volta in volta, i rappresentanti delle sole formazioni interessate.
Art. 13
#Comma 1
Le proposte per la concessione ai componenti delle formazioni indicate nell'art. 1 di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra o di trasferimenti per merito di guerra nelle categorie degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa, nonche' le proposte per il conferimento di decorazioni al valore in favore dei componenti di dette formazioni sono preventivamente esaminate dalla Commissione prevista dall'art. 3.
Per l'ulteriore corso di dette proposte si applicano le vigenti disposizioni relative alle Forze armate.
Art. 14
#Comma 1
Chiunque, avendo avuto un incarico di comando in una delle formazioni indicate nell'art. 1, attesta falsamente in certificati ed altri documenti, l'appartenenza di taluno alla formazione stessa e' punito ai sensi dell'art. 180 del Codice penale, ma la pena e' aumentata.
Chiunque, fuori del caso di cui al primo comma, attesta comunque falsamente l'altrui appartenenza ad una delle formazioni indicate nell'art. 1, al fine di fargli riconoscere i benefici previsti dal presente decreto, e' punito ai sensi dell'art. 483 del Codice penale, ma la pena e' aumentata.
Chiunque, senza aver concorso nella falsita', fa uso di documenti attestanti falsamente la propria partecipazione alla guerra di liberazione nelle condizioni previste dall'art. 1, e' punito ai sensi dell'art. 489 del Codice penale ma la pena e' aumentata.
La pena e' ulteriormente aumentata se i fatti di cui ai comma precedenti sono commessi a scopo di lucro.
Art. 15
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, al bilancio dello Stato le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 16
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 19 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - FACCHINETTI - GRASSI - SCELBA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 aprile 1948
Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 56. - FRASCA