DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie. (16G00045)

Numero 37 Anno 2016 GU 12.03.2016 Codice 16G00045

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-02-15;37

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nell'Unione europea, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali, nonche' in tema di diritti di liberta' e del giusto processo.


Art. 3

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Comma 1

Autorita' competenti


Le autorita' competenti per le finalita' di cui al presente decreto sono il Ministero della giustizia e l'autorita' giudiziaria, secondo le attribuzioni ivi individuate.


Comma 2

Capo II - TRASMISSIONE ALL'ESTERO

Art. 4

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Comma 1

Competenza

Comma 2

Il pubblico ministero presso il tribunale che ha emesso la decisione sulle sanzioni pecuniarie, o nel cui circondario ha sede l'autorita' amministrativa che si e' pronunciata in merito alla sanzione amministrativa, provvede direttamente alla trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie all'autorita' competente dello Stato membro in cui la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale.


Art. 5

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Comma 1

Condizioni di trasmissione

Comma 2

La trasmissione all'autorita' competente dello Stato di esecuzione e' disposta immediatamente dopo che la decisione sulle sanzioni pecuniarie e' divenuta definitiva, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, previa traduzione del testo del certificato allegato al presente decreto nella lingua dello Stato di esecuzione.


Il pubblico ministero dispone la trasmissione della decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata del certificato allegato al presente decreto, anche in originale o in copia autentica allo Stato di esecuzione che ne fa richiesta.


Se e' ignota l'autorita' competente dello Stato di esecuzione, l'autorita' giudiziaria procedente compie gli accertamenti necessari, anche tramite i punti di contatto della rete giudiziaria europea.


Art. 6

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Comma 1

Trasmissione all'estero

Comma 2

Il provvedimento e' inviato, unitamente alla decisione sulle sanzioni pecuniarie e al certificato allegato al presente decreto debitamente compilato, all'autorita' competente dello Stato di esecuzione.


Se sono competenti le autorita' di piu' Stati, la decisione e' trasmessa all'autorita' di un solo Stato di esecuzione per volta.


Art. 7

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Comma 1

Effetti del riconoscimento

Comma 2

Quando l'autorita' competente dello Stato di esecuzione riconosce la decisione sulle sanzioni pecuniarie, dandone informazione, anche diretta, al pubblico ministero che ha disposto la trasmissione, l'autorita' italiana non e' piu' tenuta all'adozione dei provvedimenti necessari all'esecuzione.


Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il pubblico ministero di cui all'articolo 4, comma 1, ne da' comunicazione all'autorita' competente dello Stato di esecuzione, facendo richiesta di deduzione dall'importo complessivo oggetto di esecuzione.


Comma 3

Capo III - TRASMISSIONE DALL'ESTERO

Art. 8

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Comma 1

Competenza

Comma 2

La competenza a decidere sul riconoscimento spetta alla Corte di appello nel cui distretto la persona condannata dispone di beni o di un reddito, ovvero risiede e dimora abitualmente, ovvero, se persona giuridica, ha la propria sede legale nel momento in cui il provvedimento e' trasmesso dall'estero.


Quando la Corte di appello rileva la propria incompetenza, la dichiara con ordinanza e ordina la trasmissione degli atti alla Corte di appello competente, dando tempestiva comunicazione, anche tramite il Ministero della giustizia, all'autorita' competente dello Stato di decisione.


Art. 10

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

In tale caso, la Corte di appello accerta la corrispondenza tra la definizione dei reati per i quali e' richiesta la trasmissione, secondo la legge dello Stato di emissione, e le fattispecie medesime.


Art. 11

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Comma 1

Procedimento e decisione di riconoscimento

Comma 2

Quando riceve da un altro Stato membro dell'Unione europea, ai fini dell'esecuzione in Italia, una decisione sulle sanzioni pecuniarie, corredata dal certificato allegato al presente decreto, tradotto in lingua italiana, il procuratore generale presso la Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 8 fa richiesta di riconoscimento senza ritardo alla medesima Corte di appello.


In caso di incompletezza del certificato allegato al presente decreto, di manifesta difformita' rispetto alla decisione sulle sanzioni pecuniarie o comunque di insufficienza del contenuto ai fini della decisione sul riconoscimento, la Corte di appello, anche tramite il Ministero della giustizia, puo' formulare richiesta allo Stato di emissione di trasmettere un nuovo certificato, fissando a tale scopo un termine congruo. Il termine per la decisione resta sospeso sino alla ricezione del nuovo certificato.


Il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La decisione sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta e' emessa entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento della decisione sulle sanzioni pecuniarie trasmessa ai sensi del comma 1. Ove, per circostanze eccezionali, sia impossibile rispettare tale termine, il presidente della Corte ne informa lo Stato di emissione. In questo caso il termine e' prorogato di trenta giorni.


Quando e' pronunciata la decisione di riconoscimento la Corte di appello la trasmette al procuratore generale per l'esecuzione.


Contro la decisione della Corte di appello puo' essere proposto ricorso per cassazione. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 22 aprile 2005 n. 69.


In caso di proposizione del ricorso per cassazione, il termine per il riconoscimento e' prorogato di trenta giorni.


La decisione divenuta irrevocabile e' immediatamente trasmessa alle autorita' competenti dello Stato di emissione.


Se il riconoscimento e' negato perche' la decisione sulle sanzioni pecuniarie deve essere eseguita in un altro Stato membro, si provvede d'ufficio alla trasmissione dei provvedimenti, anche tramite il Ministero della giustizia, allo Stato di esecuzione ritenuto competente, informandone immediatamente l'autorita' competente dello Stato di emissione, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta.


Art. 12

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Comma 1

Motivi di rifiuto del riconoscimento

Comma 2

Nei casi di cui al comma 1, lettere b), e) ed i), la Corte di appello, prima di decidere di rifiutare il riconoscimento, consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato di emissione e richiede, con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, ogni informazione utile alla decisione.


Art. 13

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Comma 1

Effetti del riconoscimento

Comma 2

Quando la Corte di appello provvede al riconoscimento, l'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie e' disciplinata secondo la legge italiana. Si applicano, altresi', le disposizioni in materia di amnistia e grazia.


Alla esecuzione provvede il procuratore generale presso la Corte di appello che ha deliberato il riconoscimento.


Quando risulta che la decisione si riferisce ad atti non compiuti nel territorio dello Stato di emissione, la Corte di appello, se per i fatti oggetto della decisione vi e' giurisdizione dello Stato italiano, puo' decidere, ove l'ammontare della sanzione sia superiore al massimo edittale previsto per atti dello stesso tipo, di ridurre l'importo della stessa alla sanzione massima indicata dalla legislazione italiana. Converte, se necessario, l'importo della sanzione nella valuta dello Stato italiano, applicando il tasso di cambio in vigore al momento in cui la sanzione e' stata applicata.


Qualora la persona condannata fornisca la prova di un pagamento, totale o parziale, il procuratore generale presso la Corte di appello consulta, anche tramite il Ministero della giustizia, l'autorita' competente dello Stato della decisione. Le parti della sanzione pecuniaria riscosse a qualsiasi titolo in uno Stato membro sono dedotte dall'importo complessivo oggetto di esecuzione in Italia.


Quando risulti totalmente o parzialmente impossibile dare esecuzione alla decisione sulle sanzioni pecuniarie, e' possibile l'applicazione di sanzioni alternative se lo Stato di decisione vi abbia prestato il necessario consenso nel certificato allegato al presente decreto. L'entita' della sanzione alternativa e' determinata secondo la legislazione italiana, ma non puo' superare il limite massimo indicato nel certificato trasmesso dallo Stato della decisione.


Le somme riscosse a seguito dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie spettano allo Stato italiano, salvo diverso accordo con l'autorita' competente dello Stato della decisione.


Art. 14

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Comma 1

Cessazione dell'esecuzione

Comma 2

L'Autorita' giudiziaria italiana ordina immediatamente la cessazione dell'esecuzione della decisione sulle sanzioni pecuniarie una volta informata dell'adozione da parte dello Stato della decisione di qualsiasi provvedimento che la privi di esecutivita' ovvero la revochi.


Art. 15

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Comma 1

Spese

Comma 2

Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione della decisione.


Comma 3

Capo IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Art. 17

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Comma 1

Norme applicabili

Comma 2

Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari, in quanto compatibili.