DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 55/1948 - Certificazione dei beni italiani bloccati negli Stati Uniti, dei Nord America.

Certificazione dei beni italiani bloccati negli Stati Uniti, dei Nord America.

Numero 55 Anno 1948 GU 23.02.1948 Codice 048U0055

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-29;55

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ai fini di ottenere la disponibilita' dei beni bloccati o comunque sequestrati in dipendenza delle disposizioni a suo tempo emanate dal Governo degli U.S.A., i cittadini e le persone giuridiche italiane, aventi in Italia, rispettivamente, la residenza o la sede e che siano proprietari di tali beni, debbono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, chiedere al Ministero del tesoro, per il tramite dell'Ufficio italiano dei cambi, che curera' l'istruttoria delle singole domande, il rilascio delle certificazioni sull'appartenenza dei beni stessi, necessarie per lo sblocco di essi.
La disposizione del comma precedente si applica anche ai cittadini ed alle persone giuridiche italiane, proprietari dei beni ivi previsti e che li abbiano intestati ad interposte persone nonche' ai cittadini stranieri che abbiano la residenza in Italia.


Art. 2

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Comma 1

Per i crediti verso l'estero ed i titoli esteri ed italiani emessi all'estero, ancorche' risultino acquisiti posteriormente alla entrata in vigore del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2197, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 973, la certificazione di cui al precedente articolo e' subordinata all'impegno irrevocabile di cedere e trasferire detti crediti o titoli all'Ufficio italiano dei cambi, fatta eccezione per quelli indicati nell'art. 10 del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, indipendentemente dalla data della loro acquisizione.
Per i beni immobili il rilascio della certificazione, di cui al precedente art. 1, e' subordinato all'obbligo della cessione di un quantitativo di dollari U.S.A. pari al venticinque per cento del valore degli immobili stessi.
Detto valore sara' determinato dalla Commissione di cui al successivo art. 3, tenendo presente il valore fissato all'atto del blocco o sequestro dei beni nonche' il reddito di essi. La Commissione stabilisce altresi' il termine entro il quale deve essere effettuata la cessione dell'anzidetta' percentuale in dollari U.S.A.
Le disposizioni contenute nei commi precedenti del presente articolo, non si applicano ai cittadini stranieri residenti in Italia.
La certificazione relativa al mobilio e ad altri oggetti d'uso non e' subordinata ad alcun obbligo di cessione.


Art. 3

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Comma 1

Sulle domande di certificazione decide una Commissione composta come segue:
di un presidente scelto dal Ministro per il tesoro tra i funzionari o magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo di grado non inferiore al quarto;
((. . . ));
di un rappresentante del Ministero dell'interno;
di un rappresentante del Ministero del tesoro;
di un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;
di un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
di un rappresentante del Ministero di grazia o giustizia;
di un rappresentante della Banca d'Italia;
di un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi.
Per ciascuno dei membri suddetti verra' nominato un supplente.
La Commissione e' costituita con decreto del Ministro per il tesoro ed al servizio di segreteria di essa provvede la Direzione generale del tesoro, anche con funzionari della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi.


Art. 4

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Comma 1

Qualora venga richiesta la certificazione per attivita' che risultino connesse con interessi di sudditi o di enti di nazionalita' estere, dovra' essere fatta esplicita menzione di tale circostanza nella relativa richiesta.


Art. 5

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Comma 1

Chiunque, al fine di ottenere la certificazione, fa dichiarazioni false o reticenti e' punito, salvo che il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione fino a due anni.
La stessa pena si applica a colui che ometta nella richiesta le indicazioni di cui all'art. 4.


Art. 6

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Comma 1

La richiesta di certificazione con l'offerta di cessione estingue l'infrazione di omessa denunzia o cessione di titoli o crediti verso l'estero prevista dalle norme di legge vigenti in materia.


Art. 7

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Comma 1

L'Ufficio italiano dei cambi, all'atto del pagamento, agli aventi diritto, del corrispettivo delle cessioni da effettuarsi in dipendenza del presente decreto, percepira', a carico del richiedente, la certificazione:
per i pagamenti fino a L. 50.000 una provvigione dell'uno per cento;
per i pagamenti fino a L. 100.000 una provvigione di L. 500, ed il zero cinquanta per cento sulle somme oltre le L. 50.000;
per i pagamenti oltre L. 100.000 una provvigione di L. 750 ed il zero venticinque per cento sulle somme oltre le L. 100.000 a titolo di rimborso delle spese per l'istruttoria delle singole domande e per il funzionamento della Commissione di cui al precedente art. 3.


Art. 8

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Comma 1

Con successivo decreto del Presidente della Repubblica potranno essere emanate norme per l'attuazione del presente decreto.


Art. 9

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Comma 1

Gli apolidi residenti in Italia, sono parificati ai cittadini italiani, ivi residenti, agli effetti del presente decreto e ad ogni altro effetto previsto nelle disposizioni vigenti in materia valutaria.


Art. 10

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Comma 1

Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.