In deroga alle vigenti disposizioni, ((...)), i corsi ordinari per giovani aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nelle Armi di fanteria ((cavalleria)), artiglieria e genio e del servizio automobilistico, nonche' i corsi per sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina, a sottotenente in servizio permanente nell'Arma stessa ai sensi dell'art. 1, n. 2, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585, restano regolati dalle norme di cui agli articoli seguenti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I corsi ordinari si effettuano presso l'Accademia militare unica e si svolgono in due anni accademici.
Nel primo anno il corso e' unico per tutti gli allievi. Ad esso partecipano anche i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri aspiranti alla nomina a sottotenente nell'Arma stessa.
Al termine del primo anno, gli allievi sono rispettivamente assegnati al corso di fanteria ((cavalleria)), di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico, a seconda delle attitudini dimostrate, dei risultati ottenuti negli studi e, nei limiti del possibile, delle aspirazioni dei singoli.
I sottufficiali dell'Arma dei carabinieri sono assegnati all'apposito corso.
L'inizio e il termine dell'anno accademico sono stabiliti con disposizioni ministeriali in relazione alle esigenze didattiche dell'istituto.
Art. 3
#Comma 1
Le ammissioni ai corsi ordinari per le Armi di fanteria ((cavalleria)) artiglieria e genio e per il servizio automobilistico vengono effettuate mediante concorsi per titoli e per esami fra i cittadini italiani che sono in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica.
E' tuttavia in facolta' del Ministro per la difesa di stabilire, di volta in volta, quali altri diplomi di scuole medie di secondo grado possano essere ritenuti equipollenti al diploma di maturita' classica o scientifica, ai fini dell'ammissione.
Salvo gli altri requisiti che saranno fissati con disposizioni ministeriali, i candidati ai predetti corsi ordinari devono aver compiuto il 17° anno di eta' e non oltrepassato il 22° al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso.
Art. 4
#Comma 1
Ai corsi ordinari dell'Accademia militare vengono altresi' effettuate ammissioni, mediante concorsi per titoli e per esami - nel limite numerico di posti ad essi riservato dalle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito - di sottufficiali in carriera continuativa o raffermati nelle varie armi o servizi indicati di volte in volta e che riuniscano i seguenti requisiti e gli altri che saranno fissati con disposizioni ministeriali:
a) siano in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica, salvo la facolta' prevista dal secondo comma dell'art. 3;
b) non abbiano oltrepassato il 24° anno di eta' al 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso;
c) abbiano non meno di due anni di servizio da sottufficiale;
d) siano stati riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso dalle autorita' competenti ad esprimere i giudizi sull'avanzamento.
Per l'ammissione ai corsi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si osserveranno le norme di cui agli articoli 1, n. 2, e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 585.
Art. 5
#Comma 1
Salvo le facilitazioni e le dispense previste dai successivi articoli, e' a carico delle famiglie degli allievi dei corsi ordinari dell'Accademia militare la retta di L. 20 mila annue, comprensive del mantenimento, vestiario e spese per l'insegnamento.
I sottufficiali di cui al precedente articolo - che ai sensi dell'art. 4 del testo unico di reclutamento, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, debbono rinunciare al grado per la durata dei corsi - sono dispensati dal pagamento della retta stessa.
Art. 6
#Comma 1
Le spese di cancelleria e di disegno, dei libri di testo acquistati dal commercio e le altre di carattere generale sono a carico delle famiglie. Nessun allievo puo' esserne dispensato.
Art. 7
#Comma 1
E' accordato il beneficio dell'intera retta gratuita agli orfani di guerra appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche.
Art. 8
#Comma 1
Con le modalita' da stabilire con decreto del Ministro per la difesa e' concesso il beneficio della mezza retta gratuita:
1) per benemerenza di famiglia congiunta al merito personale:
a) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per una invalidita' ascrivibile alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa ai regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, purche' appartengano a famiglie di disagiate condizioni economiche e siano stati classificati, nella graduatoria di ammissione, con media non inferiore a 14/20;
b) agli allievi nelle predette condizioni, anche se non abbiano fruito del beneficio della mezza retta gratuita al primo anno di corso, che siano stati promossi al secondo anno con media non inferiore a 14/20 nella prima sessione di esami;
2) per merito personale:
a) ai primi dieci allievi della graduatoria di ammissione, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 16/20;
b) ai primi dieci allievi promossi al secondo anno di corso, purche' abbiano riportato una media non inferiore a 16/20 nella prima sessione di esami.
Nel computo degli allievi di cui alle lettere a) e b) del n. 2, non vengono collocati gli allievi che gia' godano della retta o semiretta gratuita per altro titolo.
Art. 9
#Comma 1
E' in facolta' del Ministro per la difesa di assegnare ad allievi del 1° e 2° anno dei corsi ordinari dell'Accademia militare - appartenenti a famiglie di disagiate condizioni economiche e che ne siano riconosciuti meritevoli - posti gratuiti.
Il numero di detti posti non potra' essere superiore ad otto per ogni anno di corso.
Le modalita' per il loro conferimento saranno stabilito con decreto del Ministro per la difesa.
Art. 10
#Comma 1
In caso di ripetizione di un anno gli allievi perdono la retta gratuita, o la mezza retta gratuita, per qualunque titolo goduta.
Art. 11
#Comma 1
Le rate annuali sono pagate a trimestri anticipati.
Art. 12
#Comma 1
Limitatamente alle ammissioni ai corsi ordinari per l'anno accademico 1945-46:
a) e' data facolta' al Ministro per la difesa di dispensare dagli esami di ammissione all'Accademia militare i giovani provvisti del diploma di maturita' classica, o scientifica ((gli esami sono necessari per i giovani sprovvisti del diploma di maturita' classica o scientifica ovvero di altri diplomi di istruzione media di secondo grado ritenuti equipollenti));
b) la retta a carico delle famiglie degli allievi e' fissata in L. 15.000 annue, salvo le facilitazioni e le dispense previste dai precedenti articoli, con esclusione del beneficio della, mezza retta gratuita di cui al n. 1 lettera a) e n. 2 lettera a) dell'art. 8.