DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 84/2012 - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e cont

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e cont

Numero 84 Anno 2012 GU 26.06.2012 Codice 012G0103

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-04-09;84

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Art. 2

#

Comma 1

Inserimento dell'articolo 4-bis e modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Analisi fitosanitarie). - 1. Le analisi fitosanitarie ufficiali effettuate in applicazione del presente decreto si effettuano su campioni ufficiali composti da una unica aliquota. Le analisi non sono ripetibili e non sono soggette a revisione.».


All'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. E' vietata l'introduzione e la diffusione nelle corrispondenti zone protette, come delimitate da specifiche Decisioni della Commissione europea, degli organismi nocivi elencati nell'allegato I, parte B.».


Art. 3

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 7 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. E' vietata l'introduzione e la diffusione di qualunque organismo nocivo ancorche' non elencato nei precedenti commi, di cui sino a quel momento non e' stata riscontrata la presenza nel territorio della Repubblica italiana.».


Art. 4

#

Comma 1

Inserimento dell'articolo 7-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 7 e' inserito il seguente:
«Art. 7-bis (Autorizzazione per l'importazione). - 1.
L'importazione per finalita' di difesa fitosanitaria nel territorio della Repubblica italiana di organismi vivi isolati non presenti in Italia non altrimenti regolamentati e' subordinata a specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, previa analisi del rischio fitosanitario.
2. L'autorizzazione e' riferita all'organismo e alla sua provenienza, non alla singola importazione e puo' essere revocata.».


Art. 7

#

Comma 1

Modifica degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 13 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se dalle ispezioni previste dall'articolo 11 risulta che le condizioni stabilite dal presente decreto o da misure di emergenza sono soddisfatte, il produttore emette il relativo passaporto conformemente al titolo V.».


Art. 8

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 14 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, se si ritiene, in esito all'ispezione prevista all'articolo 11, che le condizioni stabilite dal presente decreto non sono soddisfatte, si prescrivono le misure previste dall'articolo 15. Per i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci soggetti al passaporto, l'autorizzazione relativa non viene rilasciata, ovvero se gia' rilasciata viene sospesa o revocata.».


Art. 9

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Nei casi in cui si applicano gli articoli 14 e 15 le autorizzazioni di cui agli articoli 19, 20 e 26 sono totalmente o parzialmente sospese, finche' non sia accertata l'eliminazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.».


Art. 10

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Art. 11

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto delle misure ufficiali previste all'articolo 15.».


Art. 15

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sospensione delle autorizzazioni

Comma 2

All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I Servizi fitosanitari regionali, nel caso in cui i soggetti a qualsiasi titolo autorizzati ai sensi del presente decreto, non soddisfano ai relativi obblighi o non adempiono alle prescrizioni fitosanitarie ad essi impartite, ne sospendono le autorizzazioni previste sino al puntuale adempimento degli obblighi o alla cessazione del rischio di diffusione di organismi nocivi.».


Art. 17

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 26 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. I Servizi fitosanitari regionali stabiliscono le procedure per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1, lettera b).».


Art. 18

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Art. 19

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 28 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. E' consentito anche l'uso del passaporto "semplificato" costituito da un'etichetta ufficiale contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII nonche' da un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali, contenente almeno le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII.».


Art. 20

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 29 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Gli acquirenti commerciali venditori al dettaglio di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, conservano, come utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione di vegetali, i passaporti pertinenti per almeno un anno, tranne nel caso in cui i passaporti siano apposti sulla minima unita' commerciale.
4. I produttori e i commercianti quando vendono al dettaglio vegetali e prodotti vegetali a persone non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali non sono obbligati al rilascio del passaporto delle piante, fatte salve diverse disposizioni stabilite da specifiche normative comunitarie.».


Art. 21

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 30 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Un passaporto delle piante puo', successivamente alla sua emissione, essere sostituito con un passaporto di sostituzione, che deve riportare sempre il codice del produttore originario, conformemente alle disposizioni seguenti:
a) in caso di ripartizione o di cambiamento della situazione fitosanitaria delle forniture, fatti salvi i requisiti particolari di cui all'allegato IV;
b) su richiesta di volta in volta del soggetto interessato iscritto al RUP.».


Art. 22

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 31 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, sezione II, anche se originari di Paesi terzi, possono essere introdotti o circolare nelle zone protette che li riguardano se su di essi, sul loro imballaggio o sui veicoli che li trasportano e' apposto un passaporto delle piante valido per tali zone, riportante la lettera ed il numero che identifica l'organismo e la rispettiva zona protetta di cui alla specifica regolamentazione comunitaria, a condizione che siano soddisfatte le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi dall'allegato IV, parte B.».


Art. 24

#

Comma 1

Inserimento dell'articolo 34-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 34 e' inserito il seguente:
«Art. 34-bis (Agente fitosanitario). - 1. I Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico di supporto agli Ispettori fitosanitari, opportunamente formato, denominato "Agente fitosanitario", espressamente incaricato dagli stessi Servizi. Essi effettuano le funzioni previste dall'articolo 35 con l'esclusione di quelle di cui ai commi 2 e 4.».


Art. 28

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 41 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Se, dai controlli effettuati su partite di vegetali, prodotti vegetali o altre voci provenienti da Paesi terzi, si ritiene che essi possano costituire un rischio imminente di introduzione o di diffusione di organismi nocivi elencati negli allegati I e II o di organismi nocivi non elencati in detti allegati, ma di cui sino al momento dell'importazione non e' riscontrata la diffusione sul territorio della Repubblica italiana, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta immediatamente le misure che si rendono necessarie e ne informa sollecitamente il Servizio fitosanitario centrale.».


Art. 30

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 44 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel "Porto franco" di Trieste si consente il rilascio dei certificati di riesportazione per i vegetali e i prodotti vegetali destinati solo a Paesi terzi e sempre che questi non sollevino eccezioni, con le indicazioni relative al Paese di origine e allo stato di transito della merce, in conformita' a quanto previsto dal dettato dell'articolo 4 del decreto 19 gennaio 1955, n. 29, del Commissariato Generale del Governo italiano per il territorio di Trieste.».


Art. 31

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 45 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'introduzione o il trasferimento nel territorio della Repubblica italiana, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, di seguito denominate "le attivita'", degli organismi nocivi, di vegetali, dei prodotti vegetali o di altre voci, di cui agli allegati I, II, III, IV e organismi di cui all'articolo 7-bis, di seguito denominati "il materiale", e' subordinata ad una specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il Servizio fitosanitario competente per territorio, a seguito di apposita richiesta in cui devono essere specificati:
a) il nome e l'indirizzo della persona responsabile delle attivita';
b) il nome o i nomi scientifici del materiale, nonche', se del caso, quello degli organismi nocivi;
c) il tipo di materiale;
d) la quantita' di materiale;
e) il luogo d'origine del materiale e la provenienza dello stesso;
f) la durata, la natura e gli obiettivi delle attivita' previste, con almeno il riassunto dei lavori e la specifica delle prove o degli scopi scientifici o dei lavori di selezione varietale;
g) l'indirizzo e la descrizione del luogo o dei luoghi specifici di quarantena e, se del caso, di esame;
h) eventualmente, il luogo del primo deposito o del primo impianto, secondo i casi, dopo l'emissione ufficiale del materiale;
i) il metodo previsto di distruzione o di trattamento del materiale al termine delle attivita' autorizzate, se del caso;
l) il punto previsto di entrata nel territorio comunitario del materiale proveniente da Paesi terzi.».


Art. 34

#

Comma 1

Inserimento dell'articolo 48-bis nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

Al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, dopo l'articolo 48 e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Personale del Servizio fitosanitario regionale). - 1.
Per armonizzare sul territorio nazionale i controlli derivanti dall'applicazione del presente decreto ed adempiere agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale ed internazionale in materia fitosanitaria, il Servizio fitosanitario regionale e' dotato di personale e mezzi secondo i parametri di cui all'allegato XXII "Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni sulla dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario nazionale".
2. I parametri di cui all'allegato XXII saranno rideterminati, almeno ogni due anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
3. La dotazione di personale determinata dall'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni costituisce dotazione minima del personale del Servizio fitosanitario regionale.
4. L'assunzione di personale ispettivo e di supporto tecnico di cui al presente articolo avviene nei limiti delle facolta' assunzionali previste per le regioni dalla vigente normativa in materia.».


Art. 37

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 51 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Comma 2

All'articolo 51 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
«b) la presenza di adeguate attrezzature amministrative e ispettive, nonche' degli impianti, attrezzature e apparecchiature di analisi specificate all'allegato XIX.».


Art. 41

#

Comma 1

Modifica dell'articolo 57 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214

Art. 43

#

Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 44

#

Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.