Le norme del presente decreto legislativo, in attuazione dell'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplinano i trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Trattamento pensionistico dei lavoratori assunti dal 28 aprile 1993
Comma 2
Alle forme pensionistiche di cui all'art. 1 istituite presso i predetti enti si applicano, con riferimento ai lavoratori assunti del 28 aprile 1993, le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni.
La conversione del montante contributivo in rendita a favore dei predetti lavoratori e' effettuata in base ai principi del calcolo attuariale con riferimento alla speranza di vita.
Art. 3
#Comma 1
Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995
Comma 2
Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria.
La liquidazione in linea capitale del trattamento maturato e' consentita solo in caso di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nell'assicurazione generale obbligatoria.
Art. 4
#Comma 1
Calcolo della retribuzione pensionabile
Comma 2
Nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile e' incrementato nella misura del periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza del trattamento di cui all'art. 1 fino al raggiungimento di 5 anni. Le retribuzioni prese in considerazione ai fini del calcolo della base retributiva pensionabile sono a tal fine rivalutate secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1, le misure percentuali della retribuzione, previste dalle normative regolamentari in relazione alle anzianita' maturate, sono applicate a tutte le voci pensionabili considerate dalle medesime normative, fermo restando i vigenti criteri di applicazione dell'indennita' convenzionale prevista dal trattamento integrativo aziendale.
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni relative al trattamento pensionistico sospeso dal decreto legislativo n. 124 del 1993
Comma 2
I dipendenti cessati dal servizio il cui trattamento pensionistico e' sospeso in applicazione dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 23, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995, hanno titolo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento come modificato dal decreto medesimo.