Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore delle sostanze esistenti che non ha provveduto ad effettuare la comunicazione delle informazioni previste dagli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
Salvo che il fatto costituisca reato la mancata comunicazione delle informazioni complementari di cui agli articoli 4, paragrafo 2, 10, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).