DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 174/1999 - Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti.

Numero 174 Anno 1999 GU 16.06.1999 Codice 099G0251

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;174

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Sanzioni mancate comunicazioni articoli 3 e 4 del regolamento 793/93/CE

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato il fabbricante o l'importatore delle sostanze esistenti che non ha provveduto ad effettuare la comunicazione delle informazioni previste dagli articoli 3 e 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.


Salvo che il fatto costituisca reato la mancata comunicazione delle informazioni complementari di cui agli articoli 4, paragrafo 2, 10, paragrafo 2 e 12, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire otto milioni a lire quarantotto milioni.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per i regolamenti comunitari vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).


Art. 2

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Comma 1

Sanzioni mancata comunicazione di informazioni e risultati di prove

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato la violazione degli obblighi di comunicazione delle informazioni di cui agli articoli 5, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire sei milioni a lire trentasei milioni.


Salvo che il fatto costituisca reato i fabbricanti o gli importatori di una sostanza figurante negli elenchi di priorita' di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, che non forniscono al relatore designato le informazioni, i risultati delle prove e le relative relazioni previsti dall'articolo 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni.


Art. 3

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Comma 1

Sanzioni accessorie

Comma 2

La violazione dell'obbligo di fornire le informazioni e le comunicazioni di cui agli articoli 1 e 2, relativamente alle sostanze figuranti negli elenchi di priorita' di cui all'articolo 8 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, comporta altresi' il divieto di commercializzazione del prodotto fino al momento in cui le informazioni e le comunicazioni non siano state fornite.


Il Ministero della sanita' e' l'autorita' incaricata del controllo e della vigilanza sulla osservanza delle norme del presente decreto.


Art. 4

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.