Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e' modificato e integrato secondo le disposizioni del presente decreto. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, restano ferme le disposizioni del decreto legislativo n. 171 del 2016.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifiche alle premesse del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
Comma 2
Nelle premesse del decreto legislativo n. 171 del 2016, dopo il capoverso «Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2016», e' inserito il seguente: «Acquisita l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, raggiunta nella seduta del 6 aprile 2017:».
Art. 5
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni transitorie e finali
Comma 2
Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dal decreto legislativo n. 171 del 2016.
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2016.
Art. 7
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.