Rideterminazione a 160.000 unita' delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unita' delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare
1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «150.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unita'»;
b) all'articolo 2209-ter, alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: «150.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unita'»;
c) all'articolo 2233-bis, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244
» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
2) dopo la lettera c-bis), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-ter) in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), in relazione a specifiche esigenze di Forza armata, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, stabilito dal quadro VI della tabella 1 allegata al presente codice, puo' essere ridotto nel limite massimo di quattro promozioni. Il numero di promozioni non conferite non puo' essere riportato in aumento per l'anno successivo.».
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
L'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare determinato dall'articolo 798-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificati dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, e' destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze, secondo misure percentuali stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.
Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Tabelle
#Comma 1
Tabella 1: Esercito
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 2: Marina
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella 3: Aeronautica
Parte di provvedimento in formato grafico