DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 185/2023 - Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119. (23G00191)

Disposizioni in materia di revisione dello strumento militare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e c), della legge 5 agosto 2022, n. 119. (23G00191)

Numero 185 Anno 2023 GU 13.12.2023 Codice 23G00191

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-11-23;185

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

Rideterminazione a 160.000 unita' delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare


Art. 2

#

Comma 1

Disposizioni transitorie per la rideterminazione a 160.000 unita' delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare

1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2206-bis, comma 1, lettera c), le parole: «150.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unita'»;
b) all'articolo 2209-ter, alla rubrica e al comma 1, alinea, le parole: «150.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «160.000 unita'»;
c) all'articolo 2233-bis, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244
» sono sostituite dalla seguente: «2033»;
2) dopo la lettera c-bis), e' aggiunta, in fine, la seguente:
«c-ter) in deroga ai criteri di cui alle lettere a) e b), in relazione a specifiche esigenze di Forza armata, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito italiano, stabilito dal quadro VI della tabella 1 allegata al presente codice, puo' essere ridotto nel limite massimo di quattro promozioni. Il numero di promozioni non conferite non puo' essere riportato in aumento per l'anno successivo.».


Art. 4

#

Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

L'incremento delle dotazioni organiche degli ufficiali ad alta specializzazione dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare determinato dall'articolo 798-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e riportato nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al medesimo decreto legislativo n. 66 del 2010, come modificati dagli articoli 1, comma 1, lettera b), e 3, comma 1, lettere a), b) e c), del presente decreto, e' destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di impiego in ambito interforze, secondo misure percentuali stabilite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.


Le modificazioni apportate dalle disposizioni del presente decreto al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024.


Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


Tabelle

#

Comma 1


Tabella 1: Esercito

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 2: Marina

Parte di provvedimento in formato grafico

Tabella 3: Aeronautica

Parte di provvedimento in formato grafico