DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con autorita' straniere. (17G00163)

Numero 149 Anno 2017 GU 16.10.2017 Codice 17G00163

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-10-03;149

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto disciplina le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale.


Comma 3

Capo II - Modifiche in materia di rapporti giurisdizionali con autorita' straniere

Art. 2

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Comma 1

Modifiche in materia di prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale

Comma 2

Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, l'articolo 696 e' sostituito dal seguente:
«Art. 696 (Prevalenza del diritto dell'Unione europea, delle convenzioni e del diritto internazionale generale). - 1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonche' dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale.
2. Nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorita' straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale.
3. Se le norme indicate ai commi 1 e 2 mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del presente libro.
4. Il Ministro della giustizia puo', in ogni caso, non dare corso alle domande di cooperazione giudiziaria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocita'.».


Art. 10

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Comma 1

Disposizioni in materia di trasferimento dei procedimenti penali

Comma 2

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al Libro XI, dopo il titolo IV, e' inserito il seguente:

«Titolo IV-bis

TRASFERIMENTO DEI PROCEDIMENTI PENALI

Art. 746-bis (Disposizioni generali). - 1. Salve le disposizioni speciali in materia di conflitti di giurisdizione con le autorita' giudiziarie degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere disposti, quando previsto dalle convenzioni internazionali, sia il trasferimento del procedimento penale in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato perche' essa proceda che l'assunzione, nello Stato, del procedimento penale pendente davanti all'autorita' giudiziaria di Stato estero.
2. Il trasferimento del procedimento penale o la sua assunzione sono disposti fino a quando non sia esercitata l'azione penale.
3. Il trasferimento e' disposto in favore dell'autorita' giudiziaria di altro Stato che presenti piu' stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova. Ai fini della decisione si tiene conto dei seguenti criteri:
a) luogo in cui e' avvenuta la maggior parte dell'azione, dell'omissione o dell'evento;
b) luogo in cui si e' verificata la maggior parte delle conseguenze dannose;
c) luogo in cui si trovano il maggior numero di persone offese, di testimoni o delle fonti di prova;
d) impossibilita' di procedere ad estradizione dell'indagato che ha trovato rifugio nello Stato richiesto;
e) luogo in cui risiede, dimora, e' domiciliato ovvero si trova l'indagato.
Art. 746-ter (Assunzione di procedimenti penali dall'estero). - 1.
Il Ministro della giustizia, ricevuta richiesta di assunzione nello Stato di un procedimento penale, la trasmette all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente.
2. Nel caso in cui le convenzioni internazionali prevedono il rapporto diretto tra autorita' giudiziarie, il pubblico ministero da' tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia del provvedimento di assunzione, reso all'esito delle consultazioni con l'autorita' giudiziaria dello Stato estero.
3. La decisione di assunzione del procedimento e' notificata alla persona offesa con l'avviso della facolta' di proporre querela, se questa e' richiesta soltanto dall'ordinamento dello Stato. Il termine per la presentazione della querela decorre dalla notificazione dell'avviso.
4. La querela presentata nello Stato estero conserva efficacia nell'ordinamento interno.
5. Nel caso di misure cautelari disposte nel procedimento assunto in Italia, si applica l'articolo 27, ma il termine per l'adozione dei relativi provvedimenti e' di trenta giorni dalla ricezione degli atti.
6. Il periodo di custodia cautelare sofferto all'estero e' computato ai sensi e per gli effetti degli articoli 303, comma 4, 304 e 657. Si applica il comma 2 dell'articolo 303.
7. Gli atti di acquisizione probatoria compiuti all'estero conservano la loro efficacia e sono utilizzabili secondo la legge italiana, sempre che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
8. Il Ministro della giustizia informa tempestivamente lo Stato estero delle decisioni assunte dalle autorita' giudiziarie italiane.
Art. 746-quater (Trasferimento di procedimenti penali all'estero).
- 1. Quando il pubblico ministero ha notizia della pendenza di un procedimento penale all'estero, per gli stessi fatti per i quali si e' proceduto all'iscrizione a norma dell'articolo 335, adotta le proprie determinazioni in relazione al trasferimento del procedimento, dopo essersi consultato con la competente autorita' straniera.
2. La decisione sul trasferimento del procedimento all'estero e' comunicata al Ministro della giustizia che, nel termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, puo' vietarne l'esecuzione quando sono compromessi la sicurezza, la sovranita' o altri interessi essenziali dello Stato, nonche' nei casi previsti dal comma 4. Della decisione del Ministro e' data comunicazione al pubblico ministero.
3. Quando gli accordi internazionali prevedono la decisione di autorita' centrali, il pubblico ministero inoltra al Ministro della giustizia richiesta motivata di trasferimento del procedimento. Entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti, il Ministro puo' disporre il trasferimento sempre che non ricorrano le condizioni di cui ai commi 2 e 4, dandone tempestiva comunicazione all'autorita' straniera e al pubblico ministero che procede.
4. Non puo' disporsi il trasferimento del procedimento se vi e' motivo di ritenere che lo Stato estero non assicuri, nel procedimento, il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento, ovvero se vi e' motivo di ritenere che l'indagato verra' sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalita', di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona.
5. Il procedimento penale e' sospeso dal momento della trasmissione al Ministro della giustizia della decisione prevista dal comma 2 o della richiesta motivata prevista al comma 3 e sino alla comunicazione della decisione del Ministro. In ogni caso possono essere compiuti gli atti urgenti o irripetibili.
6. A seguito della comunicazione del trasferimento all'estero del procedimento penale ovvero decorso il termine di cui al comma 2 senza che il Ministro abbia esercitato il potere di diniego, il giudice emette decreto di archiviazione. Non si applicano gli articoli 408, 409 e 410. Il decreto di archiviazione e' comunicato alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione.
7. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 414 quando l'azione penale non e' esercitata nello Stato estero nel termine convenuto all'atto del trasferimento, sempre che la decisione assunta nello Stato estero non determini il divieto di un secondo giudizio.
Dell'avvenuta riapertura delle indagini e' data comunicazione allo Stato estero.


Art. 11

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 ottobre 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Orlando