DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riordino della disciplina della gestione "Mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389.

Numero 565 Anno 1996 GU 31.10.1996 Codice 096G0559

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-09-16;565

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Istituzioni del fondo e soggetti interessati

Comma 2

Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 33, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' diretto ad armonizzare la disciplina della gestione "Mutualita' pensioni", istituita in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dalla legge 5 marzo 1963, n. 389, con le disposizioni recate dalla citata legge n. 335 del 1995.


A decorrere dal 1 gennaio 1997, la gestione "Mutualita' pensioni" di cui al comma primo assume la denominazione di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari", di seguito denominato "Fondo". Al Fondo sono iscritti i soggetti gia' iscritti nella gestione "Mutualita' pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389, utilizzando, come premio unico di ingresso, i contributi versati nella predetta gestione. Al Fondo possono altresi' iscriversi, su base volontaria, i soggetti che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione a responsabilita' familiari e che non prestano attivita' lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione diretta.


L'iscrizione al Fondo e' compatibile con lo svolgimento di un'attivita' lavorativa ad orario ridotto, anche se prestata con carattere di continuita', tale da determinare la contrazione del corrispondente periodo assicurativo ai fini della determinazione del diritto alla pensione nel regime generale obbligatorio.


Nel Fondo di cui al comma secondo confluiscono, secondo criteri, modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, le provvidenze concesse nell'ambito dei provvedimenti a sostegno della famiglia per i soggetti di cui al comma secondo e compatibili con la natura del Fondo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.


Art. 2

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Comma 1

Contribuzione

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1999, l'importo della contribuzione da versare al Fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000 mensili.


COMMA ABROGATO DALLA L. 17 MAGGIO 1999, N. 144.


In caso di iscrizione in eta' superiore ai sessant'anni, l'iscritto ha facolta' di incrementare l'anzianita' contributiva fino ad un numero di anni che consentano il perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento del 65 anno di eta' mediante il versamento della relativa riserva matematica.


Sulla contribuzione al Fondo di cui all'articolo 1 e' applicata un'aliquota aggiuntiva parametrata alle effettive spese di gestione, rilevate con apposita contabilita', con verifica di congruita' a cadenza quinquennale. La predetta aliquota e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato di cui all'art. 5.


((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 18 FEBBRAIO 2000, N. 47)).


Art. 4

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Comma 1

Calcolo del trattamento pensionistico

Comma 2

L'importo del trattamento pensionistico e' determinato secondo il sistema contributivo in vigore per i regimi pensionistici obbligatori di cui all'art. 1, commi da 6 a 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, salvo quanto disposto al comma secondo.


((2. Tenuto conto della peculiarita' della forma di assicurazione di cui al presente decreto, i coefficienti di trasformazione per il calcolo del trattamento pensionistico sono specificamente determinati in apposite tabelle, approvate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa previdenziale di cui all'art. 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalita', i coefficienti cosi determinati possono essere variati su proposta del Comitato amministratore del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica))


L'importo della pensione di inabilita' e' determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'eta' di cinquantasette anni o a quello dell'effettiva eta' di pensionamento, se superiore.


Art. 5

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Comma 1

Comitato amministratore

Comma 2

Al Fondo autonomo di cui all'art. 1 sovraintende un Comitato amministratore che dura in carica tre anni ed e' composto da sette membri designati dalle associazioni di categoria piu' rappresentative a livello nazionale, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e da un rappresentante, rispettivamente, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Il Presidente e' eletto dal Comitato tra i membri designati dalle associazioni della categoria per un massimo di due mandati consecutivi.


Fino alla nomina del Comitato amministratore di cui al comma primo, da effettuarsi entro il 31 marzo 1997, le sue funzioni sono esercitate da un commissario nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.