Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1944, n. 224, sono estese ai delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra.
Al colpevole di piu' delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena, con l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Le disposizioni dell'articolo precedente si osservano anche per la pena di morte gia' inflitta con sentenza divenuta irrevocabile.
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.