DECRETO LEGISLATIVO

Norme sul trattamento economico per le missioni del dipendenti statali in territorio estero.

Numero 860 Anno 1948 GU 10.07.1948 Codice 048U0860

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;860

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Per il periodo dal 9 settembre 1943 al giorno precedente (2 ottobre 1945) la data di entrata in vigore del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 540, le indennita' giornaliere di cui all'art. 1 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, maggiorate dell'aggio sull'oro di 6,207, sono aumentate delle seguenti percentuali:
15% Cina, Svizzera, Portogallo, Svezia, Danimarca;
30% Turchia, Germania, Austria;
40% Russia, Bulgaria, Ungheria, Belgio, Olanda, Jugoslavia, Grecia, Cecoslovacchia, Francia, Norvegia, Polonia, Romania;
45% Inghilterra, Stati Uniti d'America, Messico, Canada', Repubbliche Sud-Americane, Egitto, Spagna, Tangeri, Algeria, Marocco spagnolo.
Per i Paesi non previsti nel precedente comma nei quali, nel periodo ivi indicato, risultino effettuate missioni da parte di personale statale, le percentuali di aumento possono essere stabilite con decreti del Ministero del tesoro.


Art. 2

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Comma 1

Gli aumenti percentuali di cui al precedente art. 1 sono applicabili anche sulle indennita' giornaliere previste dal decreto Ministeriale 6 marzo 1927, n. 660, maggiorate dell'aggio sull'oro di 6,207, per il personale delle Ferrovie dello Stato in missione all'estero durante il periodo 9 settembre 1943-2 ottobre 1945. Tale decreto Ministeriale e' riportato in allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per il tesoro.


Art. 3

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Comma 1

Sulle indennita' giornaliere risultanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, e' concessa una integrazione nelle seguenti misure:
del 50% per il periodo 1 gennaio 1944-30 giugno 1944;
del 70% per il periodo 1 luglio 1944-31 dicembre 1944;
del 100% per il periodo 1 gennaio 1945-2 ottobre 1945.


Art. 4

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Comma 1

Ai capi delle delegazioni che si recano all'estero per stipulare accordi economici, commerciali o politici, puo' essere accordato, con obbligo di rendiconto, un fondo in valuta locale - in misura da determinarsi dal Ministro per il tesoro - per far fronte alle spese di ufficio e di rappresentanza.


Art. 5

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Comma 1

Per i componenti delle delegazioni italiane che si recano all'estero per partecipare alle riunioni presso commissioni, enti o comitati internazionali, il rapporto fra le diarie base previsto per i vari gradi dall'art. 1 lettera a) del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, puo' essere, nei singoli casi, opportunamente modificato dal Ministero del tesoro.


Art. 6

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1971, N. 286))


Art. 7

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Comma 1

Le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto hanno effetto dal 3 ottobre 1945.